Art. 4 Selezione dei crediti ammessi alla procedura di compensazione 1. La piattaforma elettronica di certificazione seleziona le fatture elettroniche ovvero cartacee registrate per le quali e' stata esercitata l'opzione e resa la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, per l'ammissione alla procedura di compensazione. La selezione avviene fino a concorrenza delle risorse annualmente stanziate dall'art. 1, comma 779, della legge, attribuendo priorita' alle fatture emesse in data piu' remota e nel caso di fatture emesse lo stesso giorno, secondo l'ordine cronologico di perfezionamento della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5. 2. La fattura elettronica ovvero cartacea registrata che determina il superamento del limite di cui al comma 1, viene esclusa per l'intero importo dalla selezione per l'ammissione alla procedura di compensazione. Resta ferma la possibilita', in relazione al medesimo credito, di esercitare l'opzione e rendere la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, negli anni successivi. 3. Per ciascuna fattura i creditori ricevono la comunicazione di ammissione alla procedura di compensazione attraverso la piattaforma elettronica di certificazione. Per le fatture non ammesse, l'opzione si intende automaticamente revocata. 4. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 6, la piattaforma elettronica di certificazione trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l'importo utilizzabile in compensazione.