Art. 4 
 
 
    Selezione dei crediti ammessi alla procedura di compensazione 
 
  1.  La  piattaforma  elettronica  di  certificazione  seleziona  le
fatture elettroniche ovvero cartacee registrate per le quali e' stata
esercitata l'opzione e resa la dichiarazione di cui all'art. 3, comma
5, per l'ammissione alla procedura  di  compensazione.  La  selezione
avviene  fino  a  concorrenza  delle  risorse  annualmente  stanziate
dall'art. 1, comma  779,  della  legge,  attribuendo  priorita'  alle
fatture emesse in data piu' remota e nel caso di  fatture  emesse  lo
stesso giorno, secondo l'ordine cronologico di perfezionamento  della
dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5. 
  2. La fattura elettronica ovvero cartacea registrata che  determina
il superamento del limite di  cui  al  comma  1,  viene  esclusa  per
l'intero importo dalla selezione per l'ammissione alla  procedura  di
compensazione. Resta ferma la possibilita', in relazione al  medesimo
credito, di esercitare l'opzione e rendere la  dichiarazione  di  cui
all'art. 3, comma 5, negli anni successivi. 
  3. Per ciascuna fattura i creditori ricevono  la  comunicazione  di
ammissione alla procedura di compensazione attraverso la  piattaforma
elettronica di certificazione. Per le fatture non ammesse,  l'opzione
si intende automaticamente revocata. 
  4. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di  cui  all'art.
3, comma 6, la piattaforma elettronica  di  certificazione  trasmette
all'Agenzia  delle  entrate,  con  modalita'   telematiche   definite
d'intesa,  l'elenco   dei   crediti   ammessi   alla   procedura   di
compensazione,  con  il  codice  fiscale  del  relativo  creditore  e
l'importo utilizzabile in compensazione.