Art. 2 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  La specialita' medicinale  IMATINIB  ACCORD  e'  classificata  come
segue: 
  Confezione: «100 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -
blister (PVC/PVDC/ALLUMINIO)  »  60x1  compresse  (dose  unitaria)  -
A.I.C. n. 042867162/E (in base 10) 18W6GU (in base 32)  -  Classe  di
rimborsabilita' A - Prezzo ex  factory  (IVA  esclusa):  €  269,12  -
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 504,73. 
  Confezione: «100 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -
blister (PVC/PVDC/ALLUMINIO) »  120x1  compresse  (dose  unitaria)  -
A.I.C. n. 042867186/E (in base 10) 18W6HL (in base 32)  -  Classe  di
rimborsabilita' A - Prezzo ex  factory  (IVA  esclusa):  €  557,91  -
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1046,36. 
  Confezione: «400 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -
blister (PVC/PVDC/ALLUMINIO)  »  30x1  compresse  (dose  unitaria)  -
A.I.C. n. 042867200/E (in base 10) 18W6J0 (in base 32)  -  Classe  di
rimborsabilita' A - Prezzo ex  factory  (IVA  esclusa):  €  538,24  -
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1009,46. 
  La  classificazione  di  cui  alla   presente   determinazione   ha
efficacia, ai sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale Imatinib Accord e' classificato, ai  sensi  dell'art.  12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn). 
  Le confezioni di cui all'art. 2,  che  non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
  Validita': 24 mesi.