IL RETTORE 
 
  Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi del  Sannio,  emanato
con  decreto  rettorale  13  giugno  2012,  n.  781,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, Serie generale, del 3 luglio 2012, n. 153,  ed  entrato  in
vigore a decorrere dal  18  luglio  2012,  ed,  in  particolare,  gli
articoli 33 e 45; 
  Visto il  Regolamento  generale  di  Ateneo,  emanato  con  decreto
rettorale del  29  gennaio2013,  n.  158,  ed,  in  particolare,  gli
articoli 30 e seguenti; 
  Considerato in particolare, che l'art. 33 dello Statuto  stabilisce
che il Consiglio di amministrazione e' «...costituito con decreto del
Rettore, ed e' cosi' composto: 
    a) il Rettore, che lo presiede; 
    b) un rappresentante eletto tra  gli  studenti  iscritti  per  la
prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea,
di laurea magistrale e di dottorato di ricerca,  dagli  studenti  che
sono  membri  dei  Consigli  di  Dipartimento  e  delle   Commissioni
didattiche paritetiche, secondo le modalita' definite dal Regolamento
generale di Ateneo; 
    c)  due  componenti  scelti  dal  Rettore,  sentito   il   Senato
accademico, nel rispetto delle pari opportunita' tra uomini e  donne,
tra  persone  italiane  o  straniere,  in  possesso   di   comprovata
competenza in campo gestionale oppure di una esperienza professionale
di elevato livello,  con  particolare  riguardo  alla  qualificazione
scientifica e culturale, che non appartengono ai ruoli dell'ateneo  a
decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e  per  tutta  la
durata dell'incarico; 
    d) quattro componenti designati o scelti dai docenti dell'ateneo,
secondo le modalita' definite dal Regolamento generale di Ateneo, che
dovranno, tra l'altro, prevedere  la  designazione  o  la  scelta  di
almeno un componente per  ciascuna  delle  tre  fasce  di  docenza  e
garantire il rispetto delle pari opportunita' tra uomini e donne; 
    e)  un  componente  scelto  da  tutto  il  personale  tecnico  ed
amministrativo in servizio di ruolo, secondo  le  modalita'  definite
dal  Regolamento  generale  di  Ateneo,  nel  rispetto   delle   pari
opportunita' tra uomini e donne...»; 
  Visto altresi', che l'art. 33, comma 2,  dello  Statuto  stabilisce
che il Consiglio di amministrazione «...e' validamente costituito  ed
esercita  le  sue  funzioni  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
Regolamento generale di Ateneo e dura in carica tre anni...»; 
  Visto inoltre, che l'art. 30, comma 2, del Regolamento generale  di
Ateneo prevede che «... i componenti del Consiglio di amministrazione
vengono nominati con decreto del Rettore, entrano  in  carica  il  1°
gennaio e concludono il loro mandato il 31 dicembre del terzo anno di
carica, ad eccezione del rappresentante degli studenti  che  conclude
il suo mandato il 31 dicembre del secondo anno di carica..»; 
  Vista la nota del 24 marzo 2016, registrata nel protocollo generale
di Ateneo in pari data con il numero di protocollo 3078, con la quale
il dott. Gaetano Telesio, nella sua qualita'  di  direttore  generale
della Universita' degli studi del Sannio, ha trasmesso una «Relazione
sulle problematiche connesse al rinnovo della composizione di  alcuni
organi monocratici e collegiali in scadenza nei prossimi mesi»; 
  Tenuto conto delle considerazioni svolte dal dott. Gaetano Telesio,
nella sua qualita' di  direttore  generale  della  Universita'  degli
studi del Sannio, con la «Relazione» innanzi richiamata; 
  Valutata la opportunita',  prima  di  indire  le  elezioni  per  il
rinnovo del Consiglio di amministrazione per il  Triennio  2016-2019,
di procedere ad una modifica dello Statuto  della  Universita'  degli
studi del Sannio attualmente in vigore al fine di: 
    armonizzare le disposizioni contenute nell'art. 33, commi 2 e  4,
del medesimo Statuto con quelle contenute nell'art. 30, comma 2,  del
Regolamento generale di Ateneo, relativamente al termine della durata
del mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione sia sotto
il profilo interpretativo che sotto quello applicativo; 
    consentire, pertanto, la legittima applicazione, a regime,  delle
disposizioni regolamentari innanzi richiamate; 
  Visto l'art. 44 dello Statuto della  Universita'  degli  studi  del
Sannio, il quale disciplina le «modifiche di statuto» e  prevede,  in
particolare, che: 
    le «...proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate
dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione e da  ciascun
Consiglio  di   Dipartimento,   con   deliberazioni   assunte   dalla
maggioranza assoluta dei votanti...»; 
    le «...modifiche dello Statuto devono essere approvate dal Senato
accademico a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  previo  parere
favorevole espresso del Consiglio di amministrazione con la  medesima
maggioranza...»; 
    dopo «...la loro approvazione, le modifiche dello Statuto vengono
sottoposte ai controlli previsti dalla legislazione vigente...»; 
    in «...assenza di rilievi, o successivamente  al  perfezionamento
del procedimento di controllo, le  modifiche  dello  Statuto  vengono
emanate con decreto del rettore e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana...»; 
  Atteso che la proposta di modifica dello Statuto della  Universita'
degli studi del Sannio consiste nello «...inserire dopo l'art. 50...»
dello  Statuto  della  Universita'  degli  studi  del   Sannio,   che
«...disciplina la «entrata in vigore delle norme statutarie»,  l'art.
51, con la seguente «Rubrica»: «Disciplina  transitoria  del  rinnovo
della  composizione  del  Consiglio  di  amministrazione»  e  con  il
seguente testo: 
    «Al fine di armonizzare le disposizioni contenute  nell'art.  33,
commi 2 e 4, del presente Statuto, con quelle contenute nell'art. 30,
comma 2, del Regolamento generale di Ateneo, relativamente al termine
di durata del Consiglio di amministrazione, i componenti del predetto
Organo di  Governo,  nominati  nell'anno  2016,  concludono  il  loro
mandato il 31 dicembre 2019...»; 
  Vista la delibera assunta nella seduta del 12 aprile 2016,  con  la
quale il Consiglio  di  amministrazione  ha,  tra  l'altro,  espresso
parere favorevole alla approvazione della proposta di modifica  delle
vigenti norme statutarie, come innanzi specificata; 
  Vista la delibera, assunta nella seduta del 14 aprile 2016, con  la
quale il Senato accademico ha, tra l'altro, approvato la «...modifica
delle vigenti norme statutarie, come di seguito riportata: 
    inserire dopo l'art. 50, che disciplina  la  «entrata  in  vigore
delle norme  statutarie»,  l'art.  51,  con  la  seguente  «Rubrica»:
«Disciplina transitoria del rinnovo della composizione del  Consiglio
di amministrazione» e con il seguente testo: 
    «Al fine di armonizzare le disposizioni contenute  nell'art.  33,
commi 2 e 4, del presente Statuto, con quelle contenute nell'art. 30,
comma 2, del Regolamento generale di Ateneo, relativamente al termine
di durata del Consiglio di amministrazione, i componenti del predetto
Organo di  Governo,  nominati  nell'anno  2016,  concludono  il  loro
mandato il 31 dicembre 2019...»; 
  Vista la  nota  del  15  giugno  2016,  registrata  nel  protocollo
generale di ateneo in pari data, con il numero progressivo 7017,  con
la  quale  il  direttore  generale  del  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dott. Daniele Livon, ha preso  atto
«...della  norma  eccezionale  che  sara'  introdotta  nello  Statuto
all'art. 51 al fine di allineare, in via transitoria, la  durata  del
mandato del Consiglio di amministrazione a quanto previsto  dall'art.
30  del  Regolamento  generale  di  Ateneo  e  di  esprimere   parere
favorevole alla sua introduzione, atteso che la stessa  comunque  non
prevede una durata del  Consiglio  di  amministrazione  superiore  al
limite dei quattro anni previsti dalla legge  30  dicembre  2010,  n.
240...»; 
  Attese pertanto, la  necessita'  e  l'urgenza  di  provvedere  alla
emanazione della predetta modifica dello Statuto e di istruire l'iter
per la  conseguente  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana,  ai  sensi  dell'art.  44  dello  Statuto  della
Universita' degli studi del Sannio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' emanata la modifica dello Statuto della Universita' degli  studi
del Sannio, come di seguito riportata: 
    inserire dopo l'art. 50, che disciplina  la  «entrata  in  vigore
delle norme  statutarie»,  l'art.  51,  con  la  seguente  «Rubrica»:
«Disciplina transitoria del rinnovo della composizione del  Consiglio
di amministrazione» e con il seguente testo: 
    «Al fine di armonizzare le disposizioni contenute  nell'art.  33,
commi 2 e 4, del presente Statuto, con quelle contenute nell'art. 30,
comma 2, del Regolamento generale di Ateneo, relativamente al termine
di durata del Consiglio di amministrazione, i componenti del predetto
Organo di  Governo,  nominati  nell'anno  2016,  concludono  il  loro
mandato il 31 dicembre 2019».