IL RETTORE Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio, emanato con decreto rettorale 13 giugno 2012, n. 781, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, del 3 luglio 2012, n. 153, ed entrato in vigore a decorrere dal 18 luglio 2012, ed, in particolare, gli articoli 33 e 45; Visto il Regolamento generale di Ateneo, emanato con decreto rettorale del 29 gennaio2013, n. 158, ed, in particolare, gli articoli 30 e seguenti; Considerato in particolare, che l'art. 33 dello Statuto stabilisce che il Consiglio di amministrazione e' «...costituito con decreto del Rettore, ed e' cosi' composto: a) il Rettore, che lo presiede; b) un rappresentante eletto tra gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, dagli studenti che sono membri dei Consigli di Dipartimento e delle Commissioni didattiche paritetiche, secondo le modalita' definite dal Regolamento generale di Ateneo; c) due componenti scelti dal Rettore, sentito il Senato accademico, nel rispetto delle pari opportunita' tra uomini e donne, tra persone italiane o straniere, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale oppure di una esperienza professionale di elevato livello, con particolare riguardo alla qualificazione scientifica e culturale, che non appartengono ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; d) quattro componenti designati o scelti dai docenti dell'ateneo, secondo le modalita' definite dal Regolamento generale di Ateneo, che dovranno, tra l'altro, prevedere la designazione o la scelta di almeno un componente per ciascuna delle tre fasce di docenza e garantire il rispetto delle pari opportunita' tra uomini e donne; e) un componente scelto da tutto il personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo, secondo le modalita' definite dal Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto delle pari opportunita' tra uomini e donne...»; Visto altresi', che l'art. 33, comma 2, dello Statuto stabilisce che il Consiglio di amministrazione «...e' validamente costituito ed esercita le sue funzioni nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo e dura in carica tre anni...»; Visto inoltre, che l'art. 30, comma 2, del Regolamento generale di Ateneo prevede che «... i componenti del Consiglio di amministrazione vengono nominati con decreto del Rettore, entrano in carica il 1° gennaio e concludono il loro mandato il 31 dicembre del terzo anno di carica, ad eccezione del rappresentante degli studenti che conclude il suo mandato il 31 dicembre del secondo anno di carica..»; Vista la nota del 24 marzo 2016, registrata nel protocollo generale di Ateneo in pari data con il numero di protocollo 3078, con la quale il dott. Gaetano Telesio, nella sua qualita' di direttore generale della Universita' degli studi del Sannio, ha trasmesso una «Relazione sulle problematiche connesse al rinnovo della composizione di alcuni organi monocratici e collegiali in scadenza nei prossimi mesi»; Tenuto conto delle considerazioni svolte dal dott. Gaetano Telesio, nella sua qualita' di direttore generale della Universita' degli studi del Sannio, con la «Relazione» innanzi richiamata; Valutata la opportunita', prima di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione per il Triennio 2016-2019, di procedere ad una modifica dello Statuto della Universita' degli studi del Sannio attualmente in vigore al fine di: armonizzare le disposizioni contenute nell'art. 33, commi 2 e 4, del medesimo Statuto con quelle contenute nell'art. 30, comma 2, del Regolamento generale di Ateneo, relativamente al termine della durata del mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione sia sotto il profilo interpretativo che sotto quello applicativo; consentire, pertanto, la legittima applicazione, a regime, delle disposizioni regolamentari innanzi richiamate; Visto l'art. 44 dello Statuto della Universita' degli studi del Sannio, il quale disciplina le «modifiche di statuto» e prevede, in particolare, che: le «...proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione e da ciascun Consiglio di Dipartimento, con deliberazioni assunte dalla maggioranza assoluta dei votanti...»; le «...modifiche dello Statuto devono essere approvate dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole espresso del Consiglio di amministrazione con la medesima maggioranza...»; dopo «...la loro approvazione, le modifiche dello Statuto vengono sottoposte ai controlli previsti dalla legislazione vigente...»; in «...assenza di rilievi, o successivamente al perfezionamento del procedimento di controllo, le modifiche dello Statuto vengono emanate con decreto del rettore e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana...»; Atteso che la proposta di modifica dello Statuto della Universita' degli studi del Sannio consiste nello «...inserire dopo l'art. 50...» dello Statuto della Universita' degli studi del Sannio, che «...disciplina la «entrata in vigore delle norme statutarie», l'art. 51, con la seguente «Rubrica»: «Disciplina transitoria del rinnovo della composizione del Consiglio di amministrazione» e con il seguente testo: «Al fine di armonizzare le disposizioni contenute nell'art. 33, commi 2 e 4, del presente Statuto, con quelle contenute nell'art. 30, comma 2, del Regolamento generale di Ateneo, relativamente al termine di durata del Consiglio di amministrazione, i componenti del predetto Organo di Governo, nominati nell'anno 2016, concludono il loro mandato il 31 dicembre 2019...»; Vista la delibera assunta nella seduta del 12 aprile 2016, con la quale il Consiglio di amministrazione ha, tra l'altro, espresso parere favorevole alla approvazione della proposta di modifica delle vigenti norme statutarie, come innanzi specificata; Vista la delibera, assunta nella seduta del 14 aprile 2016, con la quale il Senato accademico ha, tra l'altro, approvato la «...modifica delle vigenti norme statutarie, come di seguito riportata: inserire dopo l'art. 50, che disciplina la «entrata in vigore delle norme statutarie», l'art. 51, con la seguente «Rubrica»: «Disciplina transitoria del rinnovo della composizione del Consiglio di amministrazione» e con il seguente testo: «Al fine di armonizzare le disposizioni contenute nell'art. 33, commi 2 e 4, del presente Statuto, con quelle contenute nell'art. 30, comma 2, del Regolamento generale di Ateneo, relativamente al termine di durata del Consiglio di amministrazione, i componenti del predetto Organo di Governo, nominati nell'anno 2016, concludono il loro mandato il 31 dicembre 2019...»; Vista la nota del 15 giugno 2016, registrata nel protocollo generale di ateneo in pari data, con il numero progressivo 7017, con la quale il direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dott. Daniele Livon, ha preso atto «...della norma eccezionale che sara' introdotta nello Statuto all'art. 51 al fine di allineare, in via transitoria, la durata del mandato del Consiglio di amministrazione a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento generale di Ateneo e di esprimere parere favorevole alla sua introduzione, atteso che la stessa comunque non prevede una durata del Consiglio di amministrazione superiore al limite dei quattro anni previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240...»; Attese pertanto, la necessita' e l'urgenza di provvedere alla emanazione della predetta modifica dello Statuto e di istruire l'iter per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto della Universita' degli studi del Sannio; Decreta: Art. 1 E' emanata la modifica dello Statuto della Universita' degli studi del Sannio, come di seguito riportata: inserire dopo l'art. 50, che disciplina la «entrata in vigore delle norme statutarie», l'art. 51, con la seguente «Rubrica»: «Disciplina transitoria del rinnovo della composizione del Consiglio di amministrazione» e con il seguente testo: «Al fine di armonizzare le disposizioni contenute nell'art. 33, commi 2 e 4, del presente Statuto, con quelle contenute nell'art. 30, comma 2, del Regolamento generale di Ateneo, relativamente al termine di durata del Consiglio di amministrazione, i componenti del predetto Organo di Governo, nominati nell'anno 2016, concludono il loro mandato il 31 dicembre 2019».