(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 1)
                                                             Allegato 
 
           Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio 
 
(emanato con  decreto  rettorale  del  13  giugno  2012,  n.  781,  e
    modificato con decreto rettorale del 17 giugno 2016, n. 588) 
 
                              TITOLO I 
 
                          Principi e Fonti 
 
    Capo I - Principi 
    Art. 1 - Natura e fini 
    Art. 2 - Diritti fondamentali 
    Art. 3 - Principi ispiratori della ricerca 
    Art. 4 - Principi ispiratori della didattica 
    Capo II - Fonti regolamentari 
    Art. 5 - Regolamenti 
    Art. 6 - Regolamenti di Ateneo 
    Art. 7 - Regolamenti dei Dipartimenti 
 
                              TITOLO II 
 
            Attivita' e strutture didattiche e di ricerca 
 
    Capo I - Attivita' didattiche e di ricerca 
    Art. 8 - Sistema dei corsi di studio 
    Art. 9 - Altre attivita' didattiche 
    Capo II - Dipartimenti 
    Art. 10 - Principi generali 
    Art. 11 - Organi 
    Art. 12 - Direttore di Dipartimento 
    Art. 13 - Funzioni del direttore del Dipartimento 
    Art. 14 - Consiglio di Dipartimento: composizione 
    Art. 15 - Consiglio di Dipartimento:funzioni 
    Art. 16 - Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale 
    Art. 17 - Giunta del Dipartimento 
    Art. 18 - Comitato per la didattica 
    Art. 19 - Comitato per la ricerca 
    Art. 20 - Commissione didattica paritetica 
    Capo III - Altri corsi di studio 
    Art. 21 - Corsi di specializzazione 
    Art. 22 - Corsi e Scuole di dottorato di ricerca 
    Art. 23 - Master universitari 
    Capo IV - Altri centri e strutture 
    Art. 24 - Struttura di raccordo e Centri interuniversitari 
    Art. 25 - Biblioteche e laboratori 
    Capo V - Costituzione e  partecipazione  a  soggetti  pubblici  e
privati 
    Art. 26 - Persone giuridiche strumentali 
 
                             TITOLO III 
 
                     Organizzazione dell'Ateneo 
 
    Capo I - Disposizioni preliminari 
    Art. 27 - Organi 
    Capo II - Rettore 
    Art. 28 - Funzioni e prerogative del Rettore 
    Art. 29 - Elezioni del Rettore e sfiducia 
    Art. 30 - Pro-Rettore e delegati 
    Capo III - Senato accademico 
    Art. 31 - Senato accademico: composizione 
    Art. 32 - Senato accademico: compiti e funzioni 
    Capo IV - Consiglio di amministrazione 
    Art. 33 - Consiglio di amministrazione: composizione 
    Art. 34 - Consiglio di amministrazione: compiti e funzioni 
    Capo V - Altri organi di Ateneo 
    Art. 35 - Nucleo di valutazione di Ateneo 
    Art. 36 - Collegio dei revisori dei Conti 
    Art. 37 - Garante degli studenti 
    Capo VI - Collegio di disciplina 
    Art. 38 - Collegio di disciplina 
    Art. 39 - Consiglio degli studenti 
    Capo VII - Gestione e amministrazione 
    Art. 40 - Funzioni di amministrazione e di gestione 
    Art. 41 - Direttore generale 
    Art. 42 - Personale dirigente e tecnico-amministrativo 
    Art. 43 - Organismo unico di garanzia 
 
                              TITOLO IV 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
    Art. 44 - Modifiche dello Statuto 
    Art. 45 - Cariche elettive 
    Art. 46 - Incompatibilita' 
    Art. 47 - Disciplina dell'attivita' consultiva 
    Art. 48 - Inizio dell'anno accademico 
    Art. 49 - Numero minimo di afferenti ai Dipartimenti 
    Art. 50 - Entrata in vigore dello Statuto 
    Art. 51 - Disciplina transitoria del rinnovo  della  composizione
del Consiglio di amministrazione 
                             ---------- 
 
 
                               Art. 1. 
 
                            Natura e fini 
 
    1. L'Universita' degli studi del Sannio,  di  seguito  denominata
anche  universita'  o  Ateneo,   ha   piena   autonomia   statutaria,
regolamentare, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile,  in
armonia con i principi fissati dalla  Costituzione  della  Repubblica
italiana ed, in particolare, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 33 e 34  e
con quanto previsto dalle disposizioni  legislative  e  regolamentari
che concorrono alla disciplina dell'ordinamento universitario. 
    2.  L'universita'   e'   una   istituzione   pubblica   autonoma,
indipendente  da   qualsiasi   orientamento   ideologico,   politico,
religioso  ed  economico  ed  e'  fondata  sullo  sviluppo  e   sulla
diffusione  delle  conoscenze  e  sulla  inscindibile  sinergia   tra
didattica e ricerca scientifica. 
    Opera per il  progresso  culturale,  civile  ed  economico  della
Repubblica, nell'ambito dell'Unione europea. 
    3.  L'universita'  ha  quali  fini   istituzionali   primari   la
promozione,  la  organizzazione  e  lo  sviluppo   dell'insegnamento,
dell'alta formazione e della ricerca scientifica  e  tecnologica,  la
preparazione culturale e professionale degli studenti, la  promozione
nella societa' civile della cultura e delle innovazioni. 
    Nello svolgimento dei propri compiti, l'universita': 
      a) promuove e riconosce il merito individuale e di gruppo; 
      b) persegue e attesta l'alta qualita' della  propria  attivita'
formativa e scientifica; 
      c) adotta sistemi di monitoraggio e valutazione  delle  proprie
capacita' e dei risultati raggiunti. 
    4.  Per  il   perseguimento   dei   propri   fini   istituzionali
l'universita', tra l'altro: 
      a) promuove e sviluppa la collaborazione, anche  strutturale  e
sistemica, con la regione e gli enti locali, con altri Atenei, con le
istituzioni pubbliche, nazionali, territoriali  e  locali,  con  enti
culturali e di ricerca, nazionali ed internazionali, con le imprese e
le  associazioni  di  categoria,  con  le  formazioni  sociali  e  le
organizzazioni del mondo del lavoro; 
      b) puo' partecipare a forme  associative  di  diritto  privato,
anche mediante apporto finanziario, e costituire  persone  giuridiche
senza scopo di lucro. 
    5. L'universita' si riconosce come uno dei  fattori  primari  del
progresso sociale, economico e culturale del territorio e, in  questo
ruolo, interpreta ed orienta le trasformazioni del proprio tempo  con
l'elaborazione, l'innovazione ed il trasferimento delle conoscenze  a
vantaggio degli individui e della societa'; e', inoltre, strumento di
formazione e  promozione  della  persona,  luogo  di  sviluppo  della
ricerca e della conoscenza, polo  di  innovazione  di  metodologie  e
tecniche. 
    6. In attuazione di quanto previsto dal  comma  5,  l'universita'
propone forme di consultazione con  il  sistema  sociale,  culturale,
politico ed economico, per azioni coordinate e convergenti  di  tutte
le istituzioni che agiscono sul territorio e che  concorrono  al  suo
sviluppo. 
    7. L'universita'  afferma  la  propria  vocazione  internazionale
attraverso: 
      a) la stabile cooperazione didattica e scientifica nel  sistema
europeo  ed  internazionale  dell'alta  formazione  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica; 
      b) il potenziamento degli scambi culturali; 
      c) la mobilita' di docenti e studenti; 
      d) l'accoglienza di docenti e studenti stranieri; 
      e) il riconoscimento  dei  curricula  didattici,  nel  rispetto
delle disposizioni legislative e regolamentari  che  disciplinano  la
materia e delle regole fissate dalle competenti strutture didattiche,
ferma restando la possibilita' di prevedere, a  tal  fine,  forme  di
studio e selezione svolte in lingua straniera. 
    8. L'Ateneo promuove e valorizza il proprio  patrimonio  storico,
artistico  e   museale,   le   raccolte   librarie,   audiovisive   e
multimediali, le collezioni storiche ed il  materiale  scientifico  e
didattico acquisito durante  la  sua  storia,  anche  allo  scopo  di
preservare la memoria delle  proprie  origini,  la  conoscenza  delle
pratiche didattiche e di ricerca, e rafforzare  e  fare  conoscere  i
valori  identitari  e  le  tradizioni  accademiche  nelle  quali   si
riconosce. 
    9. L'universita' promuove  le  attivita'  culturali,  sportive  e
ricreative del personale  e  degli  studenti,  e  le  iniziative  che
agevolino la loro consapevolezza comunitaria.