Allegato Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio (emanato con decreto rettorale del 13 giugno 2012, n. 781, e modificato con decreto rettorale del 17 giugno 2016, n. 588) TITOLO I Principi e Fonti Capo I - Principi Art. 1 - Natura e fini Art. 2 - Diritti fondamentali Art. 3 - Principi ispiratori della ricerca Art. 4 - Principi ispiratori della didattica Capo II - Fonti regolamentari Art. 5 - Regolamenti Art. 6 - Regolamenti di Ateneo Art. 7 - Regolamenti dei Dipartimenti TITOLO II Attivita' e strutture didattiche e di ricerca Capo I - Attivita' didattiche e di ricerca Art. 8 - Sistema dei corsi di studio Art. 9 - Altre attivita' didattiche Capo II - Dipartimenti Art. 10 - Principi generali Art. 11 - Organi Art. 12 - Direttore di Dipartimento Art. 13 - Funzioni del direttore del Dipartimento Art. 14 - Consiglio di Dipartimento: composizione Art. 15 - Consiglio di Dipartimento:funzioni Art. 16 - Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale Art. 17 - Giunta del Dipartimento Art. 18 - Comitato per la didattica Art. 19 - Comitato per la ricerca Art. 20 - Commissione didattica paritetica Capo III - Altri corsi di studio Art. 21 - Corsi di specializzazione Art. 22 - Corsi e Scuole di dottorato di ricerca Art. 23 - Master universitari Capo IV - Altri centri e strutture Art. 24 - Struttura di raccordo e Centri interuniversitari Art. 25 - Biblioteche e laboratori Capo V - Costituzione e partecipazione a soggetti pubblici e privati Art. 26 - Persone giuridiche strumentali TITOLO III Organizzazione dell'Ateneo Capo I - Disposizioni preliminari Art. 27 - Organi Capo II - Rettore Art. 28 - Funzioni e prerogative del Rettore Art. 29 - Elezioni del Rettore e sfiducia Art. 30 - Pro-Rettore e delegati Capo III - Senato accademico Art. 31 - Senato accademico: composizione Art. 32 - Senato accademico: compiti e funzioni Capo IV - Consiglio di amministrazione Art. 33 - Consiglio di amministrazione: composizione Art. 34 - Consiglio di amministrazione: compiti e funzioni Capo V - Altri organi di Ateneo Art. 35 - Nucleo di valutazione di Ateneo Art. 36 - Collegio dei revisori dei Conti Art. 37 - Garante degli studenti Capo VI - Collegio di disciplina Art. 38 - Collegio di disciplina Art. 39 - Consiglio degli studenti Capo VII - Gestione e amministrazione Art. 40 - Funzioni di amministrazione e di gestione Art. 41 - Direttore generale Art. 42 - Personale dirigente e tecnico-amministrativo Art. 43 - Organismo unico di garanzia TITOLO IV Disposizioni finali e transitorie Art. 44 - Modifiche dello Statuto Art. 45 - Cariche elettive Art. 46 - Incompatibilita' Art. 47 - Disciplina dell'attivita' consultiva Art. 48 - Inizio dell'anno accademico Art. 49 - Numero minimo di afferenti ai Dipartimenti Art. 50 - Entrata in vigore dello Statuto Art. 51 - Disciplina transitoria del rinnovo della composizione del Consiglio di amministrazione ---------- Art. 1. Natura e fini 1. L'Universita' degli studi del Sannio, di seguito denominata anche universita' o Ateneo, ha piena autonomia statutaria, regolamentare, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, in armonia con i principi fissati dalla Costituzione della Repubblica italiana ed, in particolare, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 33 e 34 e con quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari che concorrono alla disciplina dell'ordinamento universitario. 2. L'universita' e' una istituzione pubblica autonoma, indipendente da qualsiasi orientamento ideologico, politico, religioso ed economico ed e' fondata sullo sviluppo e sulla diffusione delle conoscenze e sulla inscindibile sinergia tra didattica e ricerca scientifica. Opera per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica, nell'ambito dell'Unione europea. 3. L'universita' ha quali fini istituzionali primari la promozione, la organizzazione e lo sviluppo dell'insegnamento, dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica, la preparazione culturale e professionale degli studenti, la promozione nella societa' civile della cultura e delle innovazioni. Nello svolgimento dei propri compiti, l'universita': a) promuove e riconosce il merito individuale e di gruppo; b) persegue e attesta l'alta qualita' della propria attivita' formativa e scientifica; c) adotta sistemi di monitoraggio e valutazione delle proprie capacita' e dei risultati raggiunti. 4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'universita', tra l'altro: a) promuove e sviluppa la collaborazione, anche strutturale e sistemica, con la regione e gli enti locali, con altri Atenei, con le istituzioni pubbliche, nazionali, territoriali e locali, con enti culturali e di ricerca, nazionali ed internazionali, con le imprese e le associazioni di categoria, con le formazioni sociali e le organizzazioni del mondo del lavoro; b) puo' partecipare a forme associative di diritto privato, anche mediante apporto finanziario, e costituire persone giuridiche senza scopo di lucro. 5. L'universita' si riconosce come uno dei fattori primari del progresso sociale, economico e culturale del territorio e, in questo ruolo, interpreta ed orienta le trasformazioni del proprio tempo con l'elaborazione, l'innovazione ed il trasferimento delle conoscenze a vantaggio degli individui e della societa'; e', inoltre, strumento di formazione e promozione della persona, luogo di sviluppo della ricerca e della conoscenza, polo di innovazione di metodologie e tecniche. 6. In attuazione di quanto previsto dal comma 5, l'universita' propone forme di consultazione con il sistema sociale, culturale, politico ed economico, per azioni coordinate e convergenti di tutte le istituzioni che agiscono sul territorio e che concorrono al suo sviluppo. 7. L'universita' afferma la propria vocazione internazionale attraverso: a) la stabile cooperazione didattica e scientifica nel sistema europeo ed internazionale dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica; b) il potenziamento degli scambi culturali; c) la mobilita' di docenti e studenti; d) l'accoglienza di docenti e studenti stranieri; e) il riconoscimento dei curricula didattici, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia e delle regole fissate dalle competenti strutture didattiche, ferma restando la possibilita' di prevedere, a tal fine, forme di studio e selezione svolte in lingua straniera. 8. L'Ateneo promuove e valorizza il proprio patrimonio storico, artistico e museale, le raccolte librarie, audiovisive e multimediali, le collezioni storiche ed il materiale scientifico e didattico acquisito durante la sua storia, anche allo scopo di preservare la memoria delle proprie origini, la conoscenza delle pratiche didattiche e di ricerca, e rafforzare e fare conoscere i valori identitari e le tradizioni accademiche nelle quali si riconosce. 9. L'universita' promuove le attivita' culturali, sportive e ricreative del personale e degli studenti, e le iniziative che agevolino la loro consapevolezza comunitaria.