(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                          Principi generali 
 
    1. L'universita' si articola in  Dipartimenti,  costituiti  sulla
base di  un  progetto  scientifico  e  didattico,  che  espletano  le
funzioni ed erogano i  servizi  finalizzati  allo  svolgimento  della
ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative  e  delle
attivita' rivolte all'esterno, ad esse correlate o accessorie. 
    2. Ad ogni Dipartimento deve afferire almeno un corso di laurea o
di laurea magistrale. 
    3. I corsi di laurea e di laurea magistrale appartenenti  ad  una
medesima classe debbono afferire ad un solo Dipartimento. 
    4. I docenti debbono afferire ad un solo Dipartimento, secondo le
modalita' definite dal Regolamento generale di Ateneo. 
    5. I Dipartimenti sono costituiti, modificati e  disattivati  con
decreto   del   rettore,   previa   delibera   del    Consiglio    di
amministrazione, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo e  previo
parere obbligatorio del Senato accademico. 
    I  vincoli,  i  criteri  e  le  procedure  di  costituzione,   di
modificazione e di disattivazione dei Dipartimenti sono  disciplinati
dal Regolamento generale di Ateneo, fermo  restando  che  il  termine
entro il quale un Dipartimento, che scende al di sotto dei  requisiti
minimi previsti dalla legge, deve essere disattivato non puo'  essere
superiore ad un anno. 
    In ogni  caso,  il  numero  minimo  per  la  costituzione  di  un
Dipartimento e' di quarantacinque docenti. 
    6. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa e  di
spesa, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, dispongono di
spazi, di strutture e  di  una  dotazione  ordinaria,  a  valere  sul
bilancio di Ateneo, assegnata annualmente dal  rettore,  con  proprio
decreto, sulla base della ripartizione deliberata  dal  Consiglio  di
amministrazione, sentito il Senato accademico. 
    Ad essi e' assegnato il personale tecnico  ed  amministrativo  in
numero adeguato al loro funzionamento. 
    7. I titolari di assegni di ricerca, i professori a contratto,  i
docenti in visita svolgono  le  proprie  attivita'  didattiche  e  di
ricerca all'Universita' del Sannio  presso  il  Dipartimento  che  ha
promosso il conferimento dell'assegno, dell'incarico o l'ospitalita'.