Art. 10. Principi generali 1. L'universita' si articola in Dipartimenti, costituiti sulla base di un progetto scientifico e didattico, che espletano le funzioni ed erogano i servizi finalizzati allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative e delle attivita' rivolte all'esterno, ad esse correlate o accessorie. 2. Ad ogni Dipartimento deve afferire almeno un corso di laurea o di laurea magistrale. 3. I corsi di laurea e di laurea magistrale appartenenti ad una medesima classe debbono afferire ad un solo Dipartimento. 4. I docenti debbono afferire ad un solo Dipartimento, secondo le modalita' definite dal Regolamento generale di Ateneo. 5. I Dipartimenti sono costituiti, modificati e disattivati con decreto del rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato accademico. I vincoli, i criteri e le procedure di costituzione, di modificazione e di disattivazione dei Dipartimenti sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo, fermo restando che il termine entro il quale un Dipartimento, che scende al di sotto dei requisiti minimi previsti dalla legge, deve essere disattivato non puo' essere superiore ad un anno. In ogni caso, il numero minimo per la costituzione di un Dipartimento e' di quarantacinque docenti. 6. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, dispongono di spazi, di strutture e di una dotazione ordinaria, a valere sul bilancio di Ateneo, assegnata annualmente dal rettore, con proprio decreto, sulla base della ripartizione deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. Ad essi e' assegnato il personale tecnico ed amministrativo in numero adeguato al loro funzionamento. 7. I titolari di assegni di ricerca, i professori a contratto, i docenti in visita svolgono le proprie attivita' didattiche e di ricerca all'Universita' del Sannio presso il Dipartimento che ha promosso il conferimento dell'assegno, dell'incarico o l'ospitalita'.