(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
                      Direttore di Dipartimento 
 
    1. Il Direttore e' eletto dal Consiglio  di  Dipartimento  tra  i
professori di ruolo a  tempo  pieno  di  prima  fascia  afferenti  al
Dipartimento. 
    Nelle prime due  votazioni  la  elezione  avviene  a  maggioranza
assoluta degli aventi diritto al voto. 
    Nell'eventuale terza votazione si procede al ballottaggio  tra  i
due candidati che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior
numero di voti. 
    In caso di parita' risulta eletto il candidato  piu'  anziano  di
ruolo e, in caso di ulteriore parita', il candidato piu'  giovane  di
eta'. 
    Tale votazione e' valida qualunque sia il numero dei votanti. 
    In caso di indisponibilita' di tutti i professori ordinari  o  di
mancato raggiungimento dei quorum richiesti nelle votazioni  previste
dalla procedura elettorale ad  essi  riservata,  viene  attivata  una
seconda procedura elettorale riservata esclusivamente  ai  professori
di ruolo a tempo pieno di seconda fascia afferenti al Dipartimento. 
    La procedura elettorale riservata ai professori di ruolo a  tempo
pieno di seconda fascia e' identica a quella riservata ai  professori
di ruolo a tempo pieno di prima fascia, con riferimento sia al numero
delle votazioni che alle maggioranze richieste. 
    L'elettorato attivo e' costituito  da  tutti  i  professori  e  i
ricercatori afferenti al  Dipartimento  e  dai  rappresentanti  degli
studenti e  del  personale  tecnico  ed  amministrativo  in  seno  al
Consiglio di Dipartimento. 
    Le procedure e le modalita' per  la  elezione  del  direttore  di
Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo. 
    2. Il direttore e' nominato con decreto del  rettore  e  dura  in
carica tre anni accademici. E' rieleggibile immediatamente  una  sola
volta. 
    3. Il direttore puo' designare, tra i professori di ruolo a tempo
pieno, un vicedirettore con funzioni vicarie, che lo  sostituisce  in
caso di  impedimento  o  di  assenza,  secondo  quanto  previsto  dal
Regolamento di Dipartimento. 
    Il vicedirettore e' nominato con  decreto  del  rettore  e  cessa
dall'ufficio insieme con il direttore. 
    4. In caso di anticipata cessazione,  le  funzioni  di  direttore
sono  assunte,  limitatamente  alla  ordinaria  amministrazione,  dal
decano dei professori di ruolo afferenti al medesimo Dipartimento. 
    Il decano provvede, inoltre, a convocare il Consiglio nei termini
all'uopo previsti dal Regolamento generale di Ateneo per la indizione
delle nuove elezioni. 
    5. Al direttore e' corrisposta una indennita'  di  carica,  nella
misura determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione.