Art. 12. Direttore di Dipartimento 1. Il Direttore e' eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno di prima fascia afferenti al Dipartimento. Nelle prime due votazioni la elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nell'eventuale terza votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il candidato piu' anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parita', il candidato piu' giovane di eta'. Tale votazione e' valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di indisponibilita' di tutti i professori ordinari o di mancato raggiungimento dei quorum richiesti nelle votazioni previste dalla procedura elettorale ad essi riservata, viene attivata una seconda procedura elettorale riservata esclusivamente ai professori di ruolo a tempo pieno di seconda fascia afferenti al Dipartimento. La procedura elettorale riservata ai professori di ruolo a tempo pieno di seconda fascia e' identica a quella riservata ai professori di ruolo a tempo pieno di prima fascia, con riferimento sia al numero delle votazioni che alle maggioranze richieste. L'elettorato attivo e' costituito da tutti i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento e dai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico ed amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento. Le procedure e le modalita' per la elezione del direttore di Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo. 2. Il direttore e' nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici. E' rieleggibile immediatamente una sola volta. 3. Il direttore puo' designare, tra i professori di ruolo a tempo pieno, un vicedirettore con funzioni vicarie, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza, secondo quanto previsto dal Regolamento di Dipartimento. Il vicedirettore e' nominato con decreto del rettore e cessa dall'ufficio insieme con il direttore. 4. In caso di anticipata cessazione, le funzioni di direttore sono assunte, limitatamente alla ordinaria amministrazione, dal decano dei professori di ruolo afferenti al medesimo Dipartimento. Il decano provvede, inoltre, a convocare il Consiglio nei termini all'uopo previsti dal Regolamento generale di Ateneo per la indizione delle nuove elezioni. 5. Al direttore e' corrisposta una indennita' di carica, nella misura determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione.