(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
               Consiglio di Dipartimento: composizione 
 
    1. Il Consiglio di Dipartimento e' composto: 
      a)  dai  professori  e  dai  ricercatori  di  ruolo   a   tempo
indeterminato che vi afferiscono; 
      b) da una rappresentanza  elettiva  del  personale  tecnico  ed
amministrativo assegnato al Dipartimento pari al sei  per  cento  dei
componenti di cui alla lettera  a),  e,  comunque,  non  inferiore  a
quattro unita'; 
      c) da una  rappresentanza  elettiva  dei  ricercatori  a  tempo
determinato che afferiscono al Dipartimento in misura percentuale non
superiore al cento per cento dei  professori  e  dei  ricercatori  di
ruolo di cui alla lettera a); 
      d) dal segretario amministrativo, con i limiti e  le  modalita'
previste nel comma 2 del presente articolo; 
      e) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti,  per
la prima volta e non oltre il primo anno fuori  corso,  ai  corsi  di
laurea,  di  laurea  magistrale  e  di  dottorato  di  ricerca   pari
complessivamente al cinque per  cento  dei  componenti  di  cui  alla
lettera a), fermo  restando  che  almeno  uno  di  essi  deve  essere
iscritto ad un  corso  di  dottorato  di  ricerca  attivo  presso  il
Dipartimento. 
    Il mandato dei rappresentanti degli  studenti  e'  biennale,  con
possibilita' di rinnovo per una sola volta. 
    Le procedure di elezione, i casi di decadenza e le  modalita'  di
rinnovo del mandato sono definite dal Regolamento generale di Ateneo. 
    I rappresentanti degli studenti non sono computati  ai  fini  del
raggiungimento del numero legale e partecipano con  diritto  di  voto
alle adunanze del Consiglio di  Dipartimento  esclusivamente  per  le
questioni attinenti alle attivita' formative. 
    2. Alle riunioni  del  Consiglio  di  Dipartimento  partecipa  il
segretario amministrativo, con voto  consultivo  e  con  funzioni  di
segretario verbalizzante. 
    3. Le modalita' di designazione e di elezione dei  rappresentanti
di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), e quelle  di  partecipazione
di tutte  le  componenti  alle  adunanze  e  alle  deliberazioni  del
Consiglio di Dipartimento sono definite dal Regolamento  generale  di
Ateneo.  Con  deliberazione  assunta  a  maggioranza   assoluta   dei
componenti, il Consiglio di Dipartimento puo' dotarsi,  nel  rispetto
dei principi fissati  dal  Regolamento  generale  di  Ateneo,  di  un
proprio Regolamento di funzionamento interno.