Art. 14. Consiglio di Dipartimento: composizione 1. Il Consiglio di Dipartimento e' composto: a) dai professori e dai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato che vi afferiscono; b) da una rappresentanza elettiva del personale tecnico ed amministrativo assegnato al Dipartimento pari al sei per cento dei componenti di cui alla lettera a), e, comunque, non inferiore a quattro unita'; c) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori a tempo determinato che afferiscono al Dipartimento in misura percentuale non superiore al cento per cento dei professori e dei ricercatori di ruolo di cui alla lettera a); d) dal segretario amministrativo, con i limiti e le modalita' previste nel comma 2 del presente articolo; e) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca pari complessivamente al cinque per cento dei componenti di cui alla lettera a), fermo restando che almeno uno di essi deve essere iscritto ad un corso di dottorato di ricerca attivo presso il Dipartimento. Il mandato dei rappresentanti degli studenti e' biennale, con possibilita' di rinnovo per una sola volta. Le procedure di elezione, i casi di decadenza e le modalita' di rinnovo del mandato sono definite dal Regolamento generale di Ateneo. I rappresentanti degli studenti non sono computati ai fini del raggiungimento del numero legale e partecipano con diritto di voto alle adunanze del Consiglio di Dipartimento esclusivamente per le questioni attinenti alle attivita' formative. 2. Alle riunioni del Consiglio di Dipartimento partecipa il segretario amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante. 3. Le modalita' di designazione e di elezione dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), e quelle di partecipazione di tutte le componenti alle adunanze e alle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento sono definite dal Regolamento generale di Ateneo. Con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio di Dipartimento puo' dotarsi, nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento generale di Ateneo, di un proprio Regolamento di funzionamento interno.