(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
                 Consiglio di Dipartimento: funzioni 
 
    1.  Il  Consiglio  di  Dipartimento  e'  l'organo  di  indirizzo,
programmazione e controllo delle attivita' del Dipartimento. 
    2. Il Consiglio di Dipartimento: 
      a) elegge il direttore del Dipartimento; 
      b)   approva   il   programma   triennale    delle    attivita'
dipartimentali, che contiene l'analisi del fabbisogno della ricerca e
della  didattica,  e  gli  adeguamenti  che  si   dovessero   rendere
necessari; 
      c) coerentemente con la programmazione  di  cui  al  punto  b),
approva i documenti di  previsione  finanziaria  ed  economica,  e  i
successivi documenti di rendicontazione  nonche'  gli  atti  ad  essi
connessi, nei limiti previsti dalla normativa vigente; 
      d) promuove ed organizza le attivita' di ricerca; 
      e) propone il Regolamento di Dipartimento, entro tre mesi dalla
sua costituzione, con deliberazione assunta  a  maggioranza  assoluta
dei componenti, e le sue eventuali, successive modifiche; 
      f) delibera sull'afferenza al Dipartimento dei docenti; 
      g) delibera,  anche  in  considerazione  del  sistema  pubblico
nazionale di valutazione della qualita'  delle  universita'  e  degli
enti di ricerca, i criteri per la  valutazione  dipartimentale  delle
attivita' di ciascun docente; 
      h) autorizza la stipula di contratti e convenzioni con soggetti
pubblici e privati per attivita'  di  ricerca,  di  consulenza  e  di
servizio; 
      i) approva, nel rispetto della programmazione  triennale  delle
attivita' dipartimentali e sentiti i Consigli dei corsi di  laurea  e
di laurea magistrale, le proposte al Consiglio di amministrazione  di
avvio di procedure di valutazione  comparativa  per  le  chiamate  di
professori di prima e di seconda fascia, secondo quanto previsto  dal
Regolamento di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  f),  del  presente
Statuto; 
      j) approva, sentiti i Consigli dei corsi di laurea e di  laurea
magistrale,  le  proposte  al   Consiglio   di   amministrazione   di
attivazione delle procedure di selezione per la stipula dei contratti
di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,
con le modalita' previste  da  apposito  Regolamento,  approvato  dal
Senato  accademico,  previo  parere  favorevole  del   Consiglio   di
amministrazione; 
      k) autorizza l'attivazione delle procedure per il  conferimento
di assegni per lo svolgimento di attivita' di ricerca; 
      l)  propone  agli  organi   competenti   la   istituzione,   la
attivazione, la modifica e la  soppressione  di  corsi  di  studio  e
Scuole di dottorato di ricerca; 
      m) approva la costituzione dei Consigli di corsi di laurea e di
laurea magistrale e delibera, acquisito il parere degli  interessati,
sulla afferenza dei professori e dei ricercatori ai predetti corsi di
studio, in conformita' alle disposizioni  contenute  nel  Regolamento
didattico di Ateneo; 
      n) approva  i  manifesti  dei  corsi  di  studio  proposti  dai
Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale ed  organizza  le
attivita'  didattiche  conseguenti,  compresa  la  attribuzione   dei
carichi didattici obbligatori; 
      o) autorizza il conferimento di incarichi, a titolo gratuito  o
a titolo oneroso, per lo svolgimento di attivita' di  insegnamento  e
per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche  integrative,
nel rispetto della legge, previa approvazione di  una  programmazione
didattica  che  preveda,   prioritariamente,   la   copertura   degli
insegnamenti di base e caratterizzanti e la verifica  della  relativa
compatibilita' finanziaria; 
      p)  adotta  i  provvedimenti  necessari  al  funzionamento  del
Dipartimento ed assicura il coordinamento degli  obiettivi  formativi
di tutte le attivita' didattiche, di tutorato e di  orientamento  dei
corsi di studio attivi presso il Dipartimento; 
      q) anche su proposta  degli  studenti,  promuove  ed  organizza
attivita' culturali,  formative  e  di  orientamento  destinate  agli
studenti; 
      r) esprime parere vincolante in merito ai congedi per motivi di
studio dei docenti; 
      s) esprime parere obbligatorio al rettore per la autorizzazione
a  svolgere  funzioni  didattiche  e  di  ricerca,  nonche'   compiti
istituzionali e gestionali senza  vincolo  di  subordinazione  presso
enti pubblici e privati che non hanno scopo di  lucro  da  parte  dei
professori e dei ricercatori a tempo pieno, e sul  loro  collocamento
in aspettativa senza assegni; 
      t) esercita tutte le altre attribuzioni espressamente  previste
dallo Statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.