Art. 15. Consiglio di Dipartimento: funzioni 1. Il Consiglio di Dipartimento e' l'organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attivita' del Dipartimento. 2. Il Consiglio di Dipartimento: a) elegge il direttore del Dipartimento; b) approva il programma triennale delle attivita' dipartimentali, che contiene l'analisi del fabbisogno della ricerca e della didattica, e gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari; c) coerentemente con la programmazione di cui al punto b), approva i documenti di previsione finanziaria ed economica, e i successivi documenti di rendicontazione nonche' gli atti ad essi connessi, nei limiti previsti dalla normativa vigente; d) promuove ed organizza le attivita' di ricerca; e) propone il Regolamento di Dipartimento, entro tre mesi dalla sua costituzione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, e le sue eventuali, successive modifiche; f) delibera sull'afferenza al Dipartimento dei docenti; g) delibera, anche in considerazione del sistema pubblico nazionale di valutazione della qualita' delle universita' e degli enti di ricerca, i criteri per la valutazione dipartimentale delle attivita' di ciascun docente; h) autorizza la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attivita' di ricerca, di consulenza e di servizio; i) approva, nel rispetto della programmazione triennale delle attivita' dipartimentali e sentiti i Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, le proposte al Consiglio di amministrazione di avvio di procedure di valutazione comparativa per le chiamate di professori di prima e di seconda fascia, secondo quanto previsto dal Regolamento di cui all'art. 6, comma 1, lettera f), del presente Statuto; j) approva, sentiti i Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, le proposte al Consiglio di amministrazione di attivazione delle procedure di selezione per la stipula dei contratti di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le modalita' previste da apposito Regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione; k) autorizza l'attivazione delle procedure per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attivita' di ricerca; l) propone agli organi competenti la istituzione, la attivazione, la modifica e la soppressione di corsi di studio e Scuole di dottorato di ricerca; m) approva la costituzione dei Consigli di corsi di laurea e di laurea magistrale e delibera, acquisito il parere degli interessati, sulla afferenza dei professori e dei ricercatori ai predetti corsi di studio, in conformita' alle disposizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo; n) approva i manifesti dei corsi di studio proposti dai Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale ed organizza le attivita' didattiche conseguenti, compresa la attribuzione dei carichi didattici obbligatori; o) autorizza il conferimento di incarichi, a titolo gratuito o a titolo oneroso, per lo svolgimento di attivita' di insegnamento e per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, nel rispetto della legge, previa approvazione di una programmazione didattica che preveda, prioritariamente, la copertura degli insegnamenti di base e caratterizzanti e la verifica della relativa compatibilita' finanziaria; p) adotta i provvedimenti necessari al funzionamento del Dipartimento ed assicura il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte le attivita' didattiche, di tutorato e di orientamento dei corsi di studio attivi presso il Dipartimento; q) anche su proposta degli studenti, promuove ed organizza attivita' culturali, formative e di orientamento destinate agli studenti; r) esprime parere vincolante in merito ai congedi per motivi di studio dei docenti; s) esprime parere obbligatorio al rettore per la autorizzazione a svolgere funzioni didattiche e di ricerca, nonche' compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati che non hanno scopo di lucro da parte dei professori e dei ricercatori a tempo pieno, e sul loro collocamento in aspettativa senza assegni; t) esercita tutte le altre attribuzioni espressamente previste dallo Statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.