(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
         Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale 
 
    1. I  Consigli  dei  corsi  di  laurea  e  dei  corsi  di  laurea
magistrale sono costituiti dai professori di ruolo e dai  ricercatori
che vi afferiscono. 
    Per piu'  corsi  di  laurea  e  di  laurea  magistrale  fra  loro
culturalmente affini e' possibile costituire un unico Consiglio. 
    Ai Consigli dei corsi di laurea e dei corsi di laurea  magistrale
partecipano, inoltre, i rappresentanti degli studenti, in una  misura
percentuale pari al dieci per cento dei professori  di  ruolo  e  dei
ricercatori che afferiscono al corso di laurea o al corso  di  laurea
magistrale. 
    I rappresentanti degli studenti  sono  eletti  tra  gli  studenti
iscritti al corso di laurea o al corso di laurea  magistrale  per  la
prima volta e non oltre il primo anno fuori corso. 
    Le rappresentanze  degli  studenti  durano  in  carica  due  anni
accademici e vengono adeguate all'inizio di ogni anno accademico. 
    Le procedure di elezione delle rappresentanze degli studenti e le
modalita' di adeguamento delle stesse sono definite  nel  Regolamento
generale di Ateneo. 
    Ai Consigli dei corsi di laurea e dei corsi di laurea  magistrale
partecipa, altresi',  con  voto  consultivo,  il  responsabile  della
struttura che svolge le  funzioni  di  supporto  amministrativo  alla
didattica. 
    Possono essere invitati alle adunanze  del  Consiglio,  con  voto
consultivo  e  limitatamente  alla  organizzazione  delle   attivita'
didattiche, i docenti incaricati dei corsi di insegnamento. 
    2. Il Consiglio elegge, fra i professori di ruolo  che  vi  fanno
parte, il Presidente, che dura in carica tre anni  accademici  ed  e'
immediatamente rieleggibile una sola volta. 
    Le modalita' di elezione del  Presidente  sono  disciplinate  dal
Regolamento generale di Ateneo. 
    3. Le modalita' di  afferenza  dei  professori  di  ruolo  e  dei
ricercatori  ai  corsi  di  laurea  e  di  laurea   magistrale   sono
disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto  delle
disposizioni  contenute  nell'art.  15,  comma  2,  lettera  m),  del
presente Statuto e fermo restando quanto previsto  in  materia  dalla
normativa vigente. 
    4. Ciascun Consiglio: 
      a) cura le attivita' didattiche e vigila sul loro svolgimento; 
      b) propone al Consiglio  di  Dipartimento  il  Manifesto  degli
studi dei corsi di laurea o dei corsi di  laurea  magistrale  di  sua
competenza; 
      c) formula, in conformita' alla legge, al Regolamento didattico
di Ateneo e al Regolamento di Dipartimento,  proposte  su  tutti  gli
atti che ordinano e disciplinano la didattica  dei  propri  corsi  di
laurea o di laurea magistrale; 
      d) acquisisce il parere della Commissione didattica  paritetica
sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative ed  i
relativi obiettivi formativi; 
      e) propone la stipula di  contratti,  a  titolo  gratuito  o  a
titolo oneroso, per lo svolgimento di attivita'  di  insegnamento,  e
per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative; 
      f)  propone  al  Consiglio  di  Dipartimento  l'utilizzo  delle
risorse destinate alla incentivazione della didattica; 
      g) propone  al  Consiglio  di  Dipartimento  la  copertura  dei
carichi didattici; 
      h)  provvede  all'organizzazione  ed  allo  svolgimento   delle
attivita' didattiche dei corsi assolvendo a tutti gli impegni e  agli
obblighi previsti dai Regolamenti che disciplinano la materia; 
      i) collabora al perfezionamento delle procedure di  valutazione
della didattica; 
      j) approva i piani di studio degli studenti e  cura  tutti  gli
adempimenti connessi alla loro carriera; 
      k) assicura il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte
le attivita' didattiche, di tutorato e di orientamento  e  di  quelle
relative alla internazionalizzazione; 
      l) adotta ogni  misura  per  l'incremento  della  qualita'  dei
corsi; 
      m) svolge le  altre  funzioni  che  gli  vengono  espressamente
attribuite dal presente Statuto, dai regolamenti  e  dalla  normativa
vigente; 
      n) esprime  pareri  al  Consiglio  di  Dipartimento  in  ordine
all'avvio delle procedure di valutazione comparativa per le  chiamate
dei professori di prima e di seconda fascia ed alla attivazione delle
procedure di selezione per la stipula dei contratti di  cui  all'art.
24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
    5.  Il  Presidente  convoca  e  presiede   il   Consiglio,   cura
l'attuazione  delle  sue  deliberazioni,  e  puo'   essere   delegato
all'esercizio di funzioni proprie del Consiglio.