Art. 16. Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale 1. I Consigli dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale sono costituiti dai professori di ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono. Per piu' corsi di laurea e di laurea magistrale fra loro culturalmente affini e' possibile costituire un unico Consiglio. Ai Consigli dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale partecipano, inoltre, i rappresentanti degli studenti, in una misura percentuale pari al dieci per cento dei professori di ruolo e dei ricercatori che afferiscono al corso di laurea o al corso di laurea magistrale. I rappresentanti degli studenti sono eletti tra gli studenti iscritti al corso di laurea o al corso di laurea magistrale per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso. Le rappresentanze degli studenti durano in carica due anni accademici e vengono adeguate all'inizio di ogni anno accademico. Le procedure di elezione delle rappresentanze degli studenti e le modalita' di adeguamento delle stesse sono definite nel Regolamento generale di Ateneo. Ai Consigli dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale partecipa, altresi', con voto consultivo, il responsabile della struttura che svolge le funzioni di supporto amministrativo alla didattica. Possono essere invitati alle adunanze del Consiglio, con voto consultivo e limitatamente alla organizzazione delle attivita' didattiche, i docenti incaricati dei corsi di insegnamento. 2. Il Consiglio elegge, fra i professori di ruolo che vi fanno parte, il Presidente, che dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. Le modalita' di elezione del Presidente sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo. 3. Le modalita' di afferenza dei professori di ruolo e dei ricercatori ai corsi di laurea e di laurea magistrale sono disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 15, comma 2, lettera m), del presente Statuto e fermo restando quanto previsto in materia dalla normativa vigente. 4. Ciascun Consiglio: a) cura le attivita' didattiche e vigila sul loro svolgimento; b) propone al Consiglio di Dipartimento il Manifesto degli studi dei corsi di laurea o dei corsi di laurea magistrale di sua competenza; c) formula, in conformita' alla legge, al Regolamento didattico di Ateneo e al Regolamento di Dipartimento, proposte su tutti gli atti che ordinano e disciplinano la didattica dei propri corsi di laurea o di laurea magistrale; d) acquisisce il parere della Commissione didattica paritetica sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative ed i relativi obiettivi formativi; e) propone la stipula di contratti, a titolo gratuito o a titolo oneroso, per lo svolgimento di attivita' di insegnamento, e per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative; f) propone al Consiglio di Dipartimento l'utilizzo delle risorse destinate alla incentivazione della didattica; g) propone al Consiglio di Dipartimento la copertura dei carichi didattici; h) provvede all'organizzazione ed allo svolgimento delle attivita' didattiche dei corsi assolvendo a tutti gli impegni e agli obblighi previsti dai Regolamenti che disciplinano la materia; i) collabora al perfezionamento delle procedure di valutazione della didattica; j) approva i piani di studio degli studenti e cura tutti gli adempimenti connessi alla loro carriera; k) assicura il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte le attivita' didattiche, di tutorato e di orientamento e di quelle relative alla internazionalizzazione; l) adotta ogni misura per l'incremento della qualita' dei corsi; m) svolge le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente Statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente; n) esprime pareri al Consiglio di Dipartimento in ordine all'avvio delle procedure di valutazione comparativa per le chiamate dei professori di prima e di seconda fascia ed alla attivazione delle procedure di selezione per la stipula dei contratti di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, cura l'attuazione delle sue deliberazioni, e puo' essere delegato all'esercizio di funzioni proprie del Consiglio.