(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
                       Giunta del Dipartimento 
 
    1. La giunta,  ove  prevista  dal  Regolamento  di  Dipartimento,
coadiuva il direttore nell'esercizio  delle  sue  funzioni  e  svolge
compiti  istruttori  e   propositivi   rispetto   al   Consiglio   di
Dipartimento. 
    La composizione, le modalita' di designazione  dei  membri  della
giunta e il  suo  funzionamento  sono  disciplinati  dal  Regolamento
generale di Ateneo. 
    2. I membri della giunta restano in carica tre anni accademici  e
sono rieleggibili immediatamente una sola volta.