Art. 17. Giunta del Dipartimento 1. La giunta, ove prevista dal Regolamento di Dipartimento, coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge compiti istruttori e propositivi rispetto al Consiglio di Dipartimento. La composizione, le modalita' di designazione dei membri della giunta e il suo funzionamento sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo. 2. I membri della giunta restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.