(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
                       Comitato per la ricerca 
 
    1. Il Comitato per la ricerca, ove previsto  dal  Regolamento  di
Dipartimento,  e'  presieduto  dal  direttore  del  Dipartimento,  e'
composto da un eguale numero  di  professori  ordinari,  associati  e
ricercatori. 
    I  componenti  del  Comitato  per  la  ricerca  sono  eletti  dal
Consiglio  di  Dipartimento  secondo  le   modalita'   definite   dal
Regolamento di Dipartimento. 
    In ogni caso, possono far  parte  del  Comitato  per  la  ricerca
esclusivamente  i  docenti  che  abbiano  un  curriculum  scientifico
adeguato. 
    2.  Il  Comitato  per  la  ricerca  supporta  il   direttore   di
Dipartimento nelle funzioni di coordinamento e di  valutazione  della
ricerca, e, in particolare: 
      a) esprime pareri e formula proposte per  il  monitoraggio,  la
rilevazione della  qualita'  e  la  valutazione  delle  attivita'  di
ricerca, nonche' per la adozione di conseguenti,  appropriate  misure
finalizzate ad incrementarne la quantita' e la qualita'; 
      b) esprime pareri per la valutazione delle attivita' di ricerca
e dei compiti organizzativi dei singoli professori e ricercatori. 
    3. Ulteriori compiti e  funzioni  del  Comitato  per  la  ricerca
possono essere individuati dal Regolamento generale di Ateneo.