Art. 19. Comitato per la ricerca 1. Il Comitato per la ricerca, ove previsto dal Regolamento di Dipartimento, e' presieduto dal direttore del Dipartimento, e' composto da un eguale numero di professori ordinari, associati e ricercatori. I componenti del Comitato per la ricerca sono eletti dal Consiglio di Dipartimento secondo le modalita' definite dal Regolamento di Dipartimento. In ogni caso, possono far parte del Comitato per la ricerca esclusivamente i docenti che abbiano un curriculum scientifico adeguato. 2. Il Comitato per la ricerca supporta il direttore di Dipartimento nelle funzioni di coordinamento e di valutazione della ricerca, e, in particolare: a) esprime pareri e formula proposte per il monitoraggio, la rilevazione della qualita' e la valutazione delle attivita' di ricerca, nonche' per la adozione di conseguenti, appropriate misure finalizzate ad incrementarne la quantita' e la qualita'; b) esprime pareri per la valutazione delle attivita' di ricerca e dei compiti organizzativi dei singoli professori e ricercatori. 3. Ulteriori compiti e funzioni del Comitato per la ricerca possono essere individuati dal Regolamento generale di Ateneo.