(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
                        Diritti fondamentali 
 
    1.  L'universita'  e'  una  comunita'  costituita  dal  personale
docente, inteso come l'insieme  dei  professori  e  dei  ricercatori,
dagli studenti, dal personale dirigente, tecnico ed amministrativo, e
che si ispira ai principi di  democrazia,  responsabilita',  rispetto
dei diritti fondamentali della persona, delle  liberta'  personali  e
collettive e del diritto individuale al sapere. 
    2. L'universita', in attuazione dei principi fissati nel comma 1,
garantisce la liberta' inviolabile di insegnamento e di  ricerca,  il
libero  esercizio  e  sviluppo  della  didattica  e   della   ricerca
scientifica e tecnologica, il pluralismo, la partecipazione attiva  e
il diritto di riunirsi in assemblea, nel rispetto dei  diritti  della
persona costituzionalmente garantiti. 
    A tale fine, e per l'accesso alle cariche elettive in  condizioni
di eguaglianza, l'universita' promuove con appositi provvedimenti  le
pari opportunita' tra donne e uomini. 
    3.  L'universita'  promuove  tutte  le  condizioni  che   rendono
effettivo il  diritto  allo  studio,  impegnandosi  a  soddisfare  in
particolare le esigenze  degli  studenti  capaci  e  meritevoli,  sia
attraverso la promozione  di  iniziative  autonome  che  mediante  la
cooperazione con aziende ed agenzie regionali  per  il  diritto  allo
studio, soggetti pubblici e privati. 
    4.  L'universita'  promuove  tutte  le   iniziative   dirette   a
realizzare e a garantire un alto livello di qualita' e  di  sicurezza
della vita accademica, con  particolare  riferimento  ad  ambienti  e
strutture per l'insegnamento, lo studio, il lavoro e la ricerca. 
    5. L'universita' promuove, mediante la  formazione  professionale
permanente,  la  crescita  del  personale   dirigente,   tecnico   ed
amministrativo; a tal fine, cura, in conformita'  a  quanto  previsto
dalla  legge  e  dalla  contrattazione  collettiva  di  lavoro,   sia
nazionale che integrativa, la definizione  e  l'attuazione  di  piani
pluriennali  e   di   programmi   annuali   per   la   formazione   e
l'aggiornamento professionale. 
    6.  L'attivita'  dell'universita'  si  conforma  ai  principi  di
trasparenza, di imparzialita', di pubblicita', di  semplicita'  e  di
snellimento  delle  procedure,  del  controllo   dell'attivita',   di
accessibilita' ai  propri  atti  e  documenti  e  di  verifica  della
efficienza,  della  efficacia  e  della  economicita'  della  propria
azione, anche in relazione agli impatti sociali della stessa. 
    7.  Nel  rispetto  dei  propri  valori   e   del   principio   di
responsabilita',   l'universita'   si   dota    di    strumenti    di
rendicontazione sociale, ambientale o di sostenibilita'. 
    8. Per una migliore definizione dei propri valori,  l'universita'
e' dotata di un proprio Codice etico. 
    9. Il Codice etico: 
      a) determina i valori fondamentali della comunita' accademica; 
      b)  promuove  il  riconoscimento  e  il  rispetto  dei  diritti
individuali; 
      c) stabilisce  il  principio,  per  tutti  i  componenti  della
comunita' accademica, della accettazione di doveri e  responsabilita'
nello espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali; 
      d) individua e definisce le regole di condotta della  comunita'
accademica. 
    10. Le disposizioni contenute nel Codice etico  sono  dirette  ad
evitare  ogni  forma  di  discriminazione  e  di  abuso,  nonche'   a
disciplinare i  casi  di  conflitto  di  interessi  e  la  proprieta'
intellettuale. 
    11. Il Codice  etico,  approvato  dal  Senato  accademico  previo
parere favorevole del Consiglio di amministrazione,  e'  emanato  con
decreto del rettore ed e' reso pubblico secondo le modalita' previste
dal Regolamento generale di Ateneo. 
    12. Il Codice etico, in armonia con la normativa sulle infrazioni
disciplinari, definisce le modalita' di accertamento delle violazioni
delle disposizioni  in  esso  contenute  e  di  determinazione  delle
relative sanzioni, che potranno essere individuate  tra  le  seguenti
tipologie: 
      a) decadenza e/o esclusione dagli organi accademici  e/o  dagli
organi delle strutture di ateneo; 
      b) esclusione dalla assegnazione di fondi e contributi  erogati
dall'Ateneo; 
      c)  rimprovero  scritto,  sospensione  dal  servizio  e   altre
eventuali sanzioni previste dalla normativa disciplinare. 
    13. Sulle sanzioni da  applicare  in  caso  di  violazione  delle
disposizioni contenute nel  Codice  etico  decide,  su  proposta  del
rettore, il Senato accademico, fatti salvi i  casi  disciplinati  dal
comma 14. 
    14. Nei casi in cui una condotta integri  non  solo  un  illecito
deontologico per violazione del Codice etico, ma  anche  un  illecito
disciplinare,  prevale,  comunque,  la  competenza  del  Collegio  di
disciplina di cui all'art. 33 del presente Statuto.