Art. 2. Diritti fondamentali 1. L'universita' e' una comunita' costituita dal personale docente, inteso come l'insieme dei professori e dei ricercatori, dagli studenti, dal personale dirigente, tecnico ed amministrativo, e che si ispira ai principi di democrazia, responsabilita', rispetto dei diritti fondamentali della persona, delle liberta' personali e collettive e del diritto individuale al sapere. 2. L'universita', in attuazione dei principi fissati nel comma 1, garantisce la liberta' inviolabile di insegnamento e di ricerca, il libero esercizio e sviluppo della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, il pluralismo, la partecipazione attiva e il diritto di riunirsi in assemblea, nel rispetto dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. A tale fine, e per l'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, l'universita' promuove con appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e uomini. 3. L'universita' promuove tutte le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, impegnandosi a soddisfare in particolare le esigenze degli studenti capaci e meritevoli, sia attraverso la promozione di iniziative autonome che mediante la cooperazione con aziende ed agenzie regionali per il diritto allo studio, soggetti pubblici e privati. 4. L'universita' promuove tutte le iniziative dirette a realizzare e a garantire un alto livello di qualita' e di sicurezza della vita accademica, con particolare riferimento ad ambienti e strutture per l'insegnamento, lo studio, il lavoro e la ricerca. 5. L'universita' promuove, mediante la formazione professionale permanente, la crescita del personale dirigente, tecnico ed amministrativo; a tal fine, cura, in conformita' a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva di lavoro, sia nazionale che integrativa, la definizione e l'attuazione di piani pluriennali e di programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale. 6. L'attivita' dell'universita' si conforma ai principi di trasparenza, di imparzialita', di pubblicita', di semplicita' e di snellimento delle procedure, del controllo dell'attivita', di accessibilita' ai propri atti e documenti e di verifica della efficienza, della efficacia e della economicita' della propria azione, anche in relazione agli impatti sociali della stessa. 7. Nel rispetto dei propri valori e del principio di responsabilita', l'universita' si dota di strumenti di rendicontazione sociale, ambientale o di sostenibilita'. 8. Per una migliore definizione dei propri valori, l'universita' e' dotata di un proprio Codice etico. 9. Il Codice etico: a) determina i valori fondamentali della comunita' accademica; b) promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali; c) stabilisce il principio, per tutti i componenti della comunita' accademica, della accettazione di doveri e responsabilita' nello espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali; d) individua e definisce le regole di condotta della comunita' accademica. 10. Le disposizioni contenute nel Codice etico sono dirette ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a disciplinare i casi di conflitto di interessi e la proprieta' intellettuale. 11. Il Codice etico, approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, e' emanato con decreto del rettore ed e' reso pubblico secondo le modalita' previste dal Regolamento generale di Ateneo. 12. Il Codice etico, in armonia con la normativa sulle infrazioni disciplinari, definisce le modalita' di accertamento delle violazioni delle disposizioni in esso contenute e di determinazione delle relative sanzioni, che potranno essere individuate tra le seguenti tipologie: a) decadenza e/o esclusione dagli organi accademici e/o dagli organi delle strutture di ateneo; b) esclusione dalla assegnazione di fondi e contributi erogati dall'Ateneo; c) rimprovero scritto, sospensione dal servizio e altre eventuali sanzioni previste dalla normativa disciplinare. 13. Sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Codice etico decide, su proposta del rettore, il Senato accademico, fatti salvi i casi disciplinati dal comma 14. 14. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico per violazione del Codice etico, ma anche un illecito disciplinare, prevale, comunque, la competenza del Collegio di disciplina di cui all'art. 33 del presente Statuto.