Art. 21. Corsi di specializzazione 1. I corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali e possono essere istituiti ed attivati esclusivamente in applicazione di specifiche disposizioni normative. 2. La istituzione e la attivazione dei corsi di specializzazione e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato accademico. 3. Le modalita' di attivazione e di funzionamento dei corsi di specializzazione sono disciplinate, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, dal Regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti dei singoli corsi.