(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 21)
                              Art. 21. 
 
                      Corsi di specializzazione 
 
    1. I corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire  allo
studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste  nell'esercizio
di particolari attivita' professionali e possono essere istituiti  ed
attivati esclusivamente in applicazione  di  specifiche  disposizioni
normative. 
    2. La istituzione e la attivazione dei corsi di  specializzazione
e' deliberata dal  Consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  dei
Consigli  dei  Dipartimenti  interessati,  sentito   il   Nucleo   di
valutazione  di  Ateneo  e  previo  parere  obbligatorio  del  Senato
accademico. 
    3. Le modalita' di attivazione e di funzionamento  dei  corsi  di
specializzazione sono disciplinate, per quanto  non  stabilito  dalla
normativa  vigente,  dal  Regolamento  didattico  di  Ateneo  e   dai
regolamenti dei singoli corsi.