Art. 22. Corsi e Scuole di dottorato di ricerca 1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso le istituzioni universitarie ed enti pubblici o privati, attivita' di ricerca e di alta formazione. 2. La istituzione e la attivazione dei corsi di dottorato di ricerca e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato accademico. 3. L'universita' puo' costituire o partecipare a corsi di dottorato di ricerca, sia nazionali che internazionali. 4. Le modalita' di attivazione e di funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca sono definite, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per la istituzione e la organizzazione dei Corsi di dottorato di ricerca che, in ogni caso, devono prevedere e disciplinare la partecipazione di una rappresentanza dei dottorandi negli organi collegiali dei corsi di dottorato. 5. Al fine di favorire una migliore organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, l'universita' puo' istituire ed attivare una o piu' Scuole di dottorato. Le Scuole di dottorato possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente in materia. 6. La istituzione e la attivazione delle Scuole di dottorato di ricerca e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, sentiti il Nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato accademico.