(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
               Corsi e Scuole di dottorato di ricerca 
 
    1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo  di  fornire
le  competenze  necessarie  per  esercitare,  presso  le  istituzioni
universitarie ed enti pubblici o privati, attivita' di ricerca  e  di
alta formazione. 
    2. La istituzione e la attivazione  dei  corsi  di  dottorato  di
ricerca e' deliberata dal Consiglio di amministrazione,  su  proposta
dei Consigli dei  Dipartimenti  interessati,  sentito  il  Nucleo  di
valutazione  di  Ateneo  e  previo  parere  obbligatorio  del  Senato
accademico. 
    3.  L'universita'  puo'  costituire  o  partecipare  a  corsi  di
dottorato di ricerca, sia nazionali che internazionali. 
    4. Le modalita' di attivazione e di funzionamento  dei  corsi  di
dottorato di ricerca sono definite, per quanto  non  stabilito  dalla
normativa  vigente,  dal  Regolamento  didattico  di  Ateneo  e   dal
Regolamento di Ateneo per la  istituzione  e  la  organizzazione  dei
Corsi di dottorato di ricerca che, in ogni caso, devono  prevedere  e
disciplinare la partecipazione di una rappresentanza  dei  dottorandi
negli organi collegiali dei corsi di dottorato. 
    5. Al fine di favorire una migliore organizzazione dei  corsi  di
dottorato di ricerca, l'universita' puo' istituire ed attivare una  o
piu' Scuole di dottorato. 
    Le Scuole di dottorato possono essere istituite ed attivate anche
in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto
della normativa vigente in materia. 
    6. La istituzione e la attivazione delle Scuole di  dottorato  di
ricerca e' deliberata dal Consiglio di amministrazione,  su  proposta
dei Consigli dei  Dipartimenti  interessati,  sentiti  il  Nucleo  di
valutazione  di  Ateneo  e  previo  parere  obbligatorio  del  Senato
accademico.