Art. 23. Master universitari 1. I corsi di master universitario sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale. Essi possono essere di primo e di secondo livello. 2. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di master universitario e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, inclusiva dei relativi ordinamenti didattici, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato accademico. 3. Le modalita' di istituzione, di attivazione e di funzionamento dei corsi di master universitario sono definite, per quanto non previsto dalla vigente normativa, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento per la disciplina dei corsi di master universitario di primo e di secondo livello e dai Regolamenti dei singoli corsi.