(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 23)
                              Art. 23. 
 
                         Master universitari 
 
    1. I corsi di master universitario sono corsi di  perfezionamento
scientifico e  di  alta  formazione  permanente  e  ricorrente  e  di
aggiornamento professionale. 
    Essi possono essere di primo e di secondo livello. 
    2.  L'istituzione   e   l'attivazione   dei   Corsi   di   master
universitario e' deliberata  dal  Consiglio  di  amministrazione,  su
proposta dei Consigli dei  Dipartimenti  interessati,  inclusiva  dei
relativi ordinamenti didattici, sentito il Nucleo di  valutazione  di
Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato accademico. 
    3. Le modalita' di istituzione, di attivazione e di funzionamento
dei corsi di master  universitario  sono  definite,  per  quanto  non
previsto  dalla  vigente  normativa,  dal  Regolamento  didattico  di
Ateneo, dal  Regolamento  per  la  disciplina  dei  corsi  di  master
universitario di primo e di secondo livello  e  dai  Regolamenti  dei
singoli corsi.