(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 24)
                              Art. 24. 
 
          Struttura di raccordo e centri interuniversitari 
 
    1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli  dei
Dipartimenti interessati e previo parere del Senato accademico,  puo'
istituire ed attivare, senza oneri aggiuntivi a carico  del  bilancio
di ateneo, Strutture di raccordo tra due  o  piu'  Dipartimenti,  con
funzioni di coordinamento  e  di  razionalizzazione  delle  attivita'
didattiche e di gestione comune dei relativi servizi. 
    Le modalita' di funzionamento delle Strutture  di  raccordo  sono
definite dal Regolamento generale di Ateneo. 
    2. Oltre alle  strutture  di  cui  al  comma  1,  possono  essere
istituiti Centri con Dipartimenti di diversi Atenei,  che  hanno  una
durata limitata alla  realizzazione  delle  attivita'  per  le  quali
vengono istituiti. 
    La istituzione e il funzionamento dei Centri sono disciplinati da
apposite convenzioni, approvate con le modalita'  definite  nell'art.
34, comma 3, lettera p), del presente Statuto. 
    3. Per ogni struttura di raccordo e', in ogni caso, prevista: 
      a) la presenza di un organo collegiale, composto dai  direttori
dei Dipartimenti che aderiscono alla struttura, da una rappresentanza
elettiva degli studenti in misura complessivamente pari  al  quindici
per cento dei componenti dei Consigli dei medesimi Dipartimenti e  da
docenti scelti tra i Presidenti  e/o  i  coordinatori  dei  corsi  di
studio; 
      b) la figura  del  Presidente,  che  viene  eletto  dall'organo
collegiale di cui alla lettera a), tra i professori ordinari di ruolo
a tempo pieno che afferiscono alla struttura, dura in carica  per  un
triennio ed e' rieleggibile per una sola volta.