Art. 24. Struttura di raccordo e centri interuniversitari 1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati e previo parere del Senato accademico, puo' istituire ed attivare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di ateneo, Strutture di raccordo tra due o piu' Dipartimenti, con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attivita' didattiche e di gestione comune dei relativi servizi. Le modalita' di funzionamento delle Strutture di raccordo sono definite dal Regolamento generale di Ateneo. 2. Oltre alle strutture di cui al comma 1, possono essere istituiti Centri con Dipartimenti di diversi Atenei, che hanno una durata limitata alla realizzazione delle attivita' per le quali vengono istituiti. La istituzione e il funzionamento dei Centri sono disciplinati da apposite convenzioni, approvate con le modalita' definite nell'art. 34, comma 3, lettera p), del presente Statuto. 3. Per ogni struttura di raccordo e', in ogni caso, prevista: a) la presenza di un organo collegiale, composto dai direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla struttura, da una rappresentanza elettiva degli studenti in misura complessivamente pari al quindici per cento dei componenti dei Consigli dei medesimi Dipartimenti e da docenti scelti tra i Presidenti e/o i coordinatori dei corsi di studio; b) la figura del Presidente, che viene eletto dall'organo collegiale di cui alla lettera a), tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno che afferiscono alla struttura, dura in carica per un triennio ed e' rieleggibile per una sola volta.