(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 26)
                              Art. 26. 
 
                   Persone giuridiche strumentali 
 
    1.  Con  apposito  regolamento,  approvato   dal   Consiglio   di
amministrazione, previo  parere  favorevole  del  Senato  accademico,
l'Ateneo, nel rispetto della  normativa  vigente  in  materia,  delle
disposizioni legislative che disciplinano le assunzioni di  personale
e la acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni e
del proprio ordinamento interno, puo'  prevedere  e  disciplinare  la
costituzione e la partecipazione a persone  giuridiche,  al  fine  di
attivare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati  per
lo svolgimento di attivita' didattiche, di attivita' finalizzate alla
ricerca applicata e di altre attivita' strumentali e di supporto alla
didattica e alla ricerca scientifica, nonche' per  acquisire  beni  e
servizi alle migliori condizioni di mercato.