Art. 26. Persone giuridiche strumentali 1. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, l'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in materia, delle disposizioni legislative che disciplinano le assunzioni di personale e la acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni e del proprio ordinamento interno, puo' prevedere e disciplinare la costituzione e la partecipazione a persone giuridiche, al fine di attivare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attivita' didattiche, di attivita' finalizzate alla ricerca applicata e di altre attivita' strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca scientifica, nonche' per acquisire beni e servizi alle migliori condizioni di mercato.