(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 28)
                              Art. 28. 
 
                 Funzioni e prerogative del rettore 
 
    1. Il rettore: 
      a) e' il legale rappresentante dell'universita'; 
      b)  esercita  funzioni  di  iniziativa,  di  coordinamento,  di
attuazione e di garanzia delle attivita' scientifiche  e  didattiche,
assicurando, in particolare, che le azioni e le  decisioni  di  tutti
gli Organi di Ateneo siano conformi alla legge, al presente  Statuto,
alla Carta etica e  ai  regolamenti,  e  coerenti  con  le  finalita'
dell'Ateneo; 
      c)  cura  il  perseguimento  delle  finalita'  dell'universita'
secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia,
efficienza, trasparenza e promozione del merito; 
      d) convoca e presiede il Senato accademico ed il  Consiglio  di
amministrazione; 
      e) nei casi di necessita' e di urgenza,  debitamente  motivati,
adotta le decisioni  non  programmatorie  di  competenza  del  Senato
accademico e del  Consiglio  di  amministrazione,  sottoponendoli  ai
rispettivi organi, per la ratifica, nella prima adunanza successiva; 
      f)  provvede   alla   attivazione,   alla   modifica   e   alla
disattivazione  dei  Dipartimenti,  su  delibera  del  Consiglio   di
amministrazione e previo parere obbligatorio del Senato accademico; 
      g) provvede alle nomine, alle designazioni e  alla  revoca  dei
rappresentanti di Ateneo in  enti,  aziende,  istituzioni  e  persone
giuridiche, pubbliche o private, o per la conduzione di attivita'  in
collaborazione con altri soggetti; 
      h) propone al Consiglio di amministrazione l'attribuzione e  la
revoca  dell'incarico  del  direttore  generale,  sentito  il  Senato
accademico; 
      i) autorizza i  docenti  a  tempo  pieno  a  svolgere  funzioni
didattiche e di ricerca, nonche' compiti istituzionali  e  gestionali
senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati  senza
scopo di lucro, e provvede sulla  loro  collocazione  in  aspettativa
senza assegni, previa acquisizione, in entrambi i  casi,  del  parere
obbligatorio del Consiglio del Dipartimento interessato; 
      j) autorizza, a norma di legge e previo parere  vincolante  del
Consiglio del Dipartimento, i congedi  per  motivi  di  studio  e  di
ricerca, nonche' quelli per lo svolgimento di esclusiva attivita'  di
ricerca scientifica; 
      k) stipula, a  norma  di  legge,  contratti  per  attivita'  di
insegnamento, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato; 
      l)  sottopone  al  Consiglio  di  amministrazione,  dopo   aver
acquisito  il  parere  del  Senato  accademico,   il   documento   di
Programmazione triennale di Ateneo, i Bilanci di previsione annuale e
triennale ed il Conto consuntivo,  il  Piano  della  performance,  la
Relazione sulla  performance,  la  Programmazione  triennale  per  la
trasparenza e la integrita', il documento di Programmazione triennale
del fabbisogno di personale ed i relativi aggiornamenti; 
      m) avvia i procedimenti disciplinari  ai  sensi  dell'art.  10,
comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, sentito il Collegio
di disciplina, commina le sanzioni disciplinari  non  superiori  alla
censura; 
      n)  esercita  tutte  le  altre   funzioni   che   gli   vengono
espressamente attribuite dal  presente  Statuto,  dai  regolamenti  e
dalla normativa vigente. 
    2. Il rettore, nel rispetto  degli  atti  di  programmazione  del
Consiglio di amministrazione e del Senato accademico,  ha  potere  di
indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore  generale  e  ne
valuta  l'attivita',  proponendo  la  revoca  del  suo  incarico   al
Consiglio di amministrazione mediante apposita procedura disciplinata
nel Regolamento generale di Ateneo. In caso di inerzia o  di  ritardo
nella adozione di atti dovuti di competenza del  direttore  generale,
il rettore puo' fissare un termine perentorio entro il  quale  questi
deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga,
il Consiglio di amministrazione  puo'  nominare  un  commissario  «ad
acta». 
    3. Al rettore e' corrisposta un'indennita' di carica nella misura
determinata dal Consiglio di amministrazione.