Art. 28. Funzioni e prerogative del rettore 1. Il rettore: a) e' il legale rappresentante dell'universita'; b) esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di garanzia delle attivita' scientifiche e didattiche, assicurando, in particolare, che le azioni e le decisioni di tutti gli Organi di Ateneo siano conformi alla legge, al presente Statuto, alla Carta etica e ai regolamenti, e coerenti con le finalita' dell'Ateneo; c) cura il perseguimento delle finalita' dell'universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; d) convoca e presiede il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione; e) nei casi di necessita' e di urgenza, debitamente motivati, adotta le decisioni non programmatorie di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli ai rispettivi organi, per la ratifica, nella prima adunanza successiva; f) provvede alla attivazione, alla modifica e alla disattivazione dei Dipartimenti, su delibera del Consiglio di amministrazione e previo parere obbligatorio del Senato accademico; g) provvede alle nomine, alle designazioni e alla revoca dei rappresentanti di Ateneo in enti, aziende, istituzioni e persone giuridiche, pubbliche o private, o per la conduzione di attivita' in collaborazione con altri soggetti; h) propone al Consiglio di amministrazione l'attribuzione e la revoca dell'incarico del direttore generale, sentito il Senato accademico; i) autorizza i docenti a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche e di ricerca, nonche' compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, e provvede sulla loro collocazione in aspettativa senza assegni, previa acquisizione, in entrambi i casi, del parere obbligatorio del Consiglio del Dipartimento interessato; j) autorizza, a norma di legge e previo parere vincolante del Consiglio del Dipartimento, i congedi per motivi di studio e di ricerca, nonche' quelli per lo svolgimento di esclusiva attivita' di ricerca scientifica; k) stipula, a norma di legge, contratti per attivita' di insegnamento, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato; l) sottopone al Consiglio di amministrazione, dopo aver acquisito il parere del Senato accademico, il documento di Programmazione triennale di Ateneo, i Bilanci di previsione annuale e triennale ed il Conto consuntivo, il Piano della performance, la Relazione sulla performance, la Programmazione triennale per la trasparenza e la integrita', il documento di Programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i relativi aggiornamenti; m) avvia i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, sentito il Collegio di disciplina, commina le sanzioni disciplinari non superiori alla censura; n) esercita tutte le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente Statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente. 2. Il rettore, nel rispetto degli atti di programmazione del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, ha potere di indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore generale e ne valuta l'attivita', proponendo la revoca del suo incarico al Consiglio di amministrazione mediante apposita procedura disciplinata nel Regolamento generale di Ateneo. In caso di inerzia o di ritardo nella adozione di atti dovuti di competenza del direttore generale, il rettore puo' fissare un termine perentorio entro il quale questi deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Consiglio di amministrazione puo' nominare un commissario «ad acta». 3. Al rettore e' corrisposta un'indennita' di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione.