(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
                   Elezioni del rettore e sfiducia 
 
    1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari in  servizio  a
tempo pieno presso le  universita'  italiane;  le  modalita'  per  la
presentazione  delle  candidature  sono  definite   dal   Regolamento
generale di Ateneo. 
    2. Il rettore dura in  carica  sei  anni  accademici,  e  non  e'
rieleggibile. 
    3. L'elettorato attivo per le elezioni del rettore spetta: 
      a) a tutti i professori di ruolo; 
      b)  a  tutti  i  ricercatori  a  tempo  indeterminato   ed   ai
ricercatori a tempo determinato nei limiti di cui all'art. 14,  comma
1, lettera c), del presente Statuto; 
      c) al personale tecnico ed amministrativo a tempo determinato e
a tempo indeterminato, con voto pesato al 25%; 
      d)  ai  rappresentanti   degli   studenti   nei   Consigli   di
Dipartimento,   in   Senato   accademico   ed   in    Consiglio    di
amministrazione. 
    4. Il corpo elettorale e' convocato dal decano dei professori  di
prima fascia o, in caso  di  sua  coincidenza  con  il  rettore,  dal
professore di prima fascia che lo segue in ordine  di  anzianita'  di
ruolo. Il decano provvede alla convocazione non prima di  centottanta
giorni  dalla  scadenza  del  mandato  del   rettore.   L'avviso   di
convocazione deve essere inviato almeno  trenta  giorni  prima  della
data fissata per le elezioni che, di norma, devono concludersi  entro
la fine del mese di luglio. Il  predetto  avviso  deve  contenere  il
calendario delle elezioni con la previsione di quattro votazioni. 
    5. Nelle prime tre votazioni  l'elezione  avviene  a  maggioranza
assoluta dei voti. Tali votazioni sono  valide  se  vi  prende  parte
almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto. 
    6. Nell'eventuale quarta votazione si procede al ballottaggio tra
i due candidati che nella terza votazione hanno conseguito il maggior
numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il  candidato  piu'
anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parita', il  candidato  piu'
giovane di eta'. Tale votazione e' valida qualunque sia il numero dei
votanti. 
    7. Il candidato che ha  ottenuto  la  prescritta  maggioranza  e'
proclamato eletto dal decano, e' nominato con le  modalita'  previste
dalla legge, ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. 
    8. Il Senato accademico, con la maggioranza di almeno  due  terzi
dei suoi componenti, puo' proporre al  corpo  elettorale  di  cui  al
comma 3 una mozione di sfiducia  al  rettore,  non  prima  che  siano
trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. 
    9. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore e'  approvata
dal corpo elettorale di cui al comma 3, con il voto favorevole  della
maggioranza assoluta dei voti, a seguito  di  apposita  consultazione
indetta  dal  decano   dell'Ateneo   entro   novanta   giorni   dalla
approvazione della proposta di mozione di sfiducia. 
    10. Qualora il corpo elettorale approvi la  mozione  di  sfiducia
nei confronti del rettore, quest'ultimo cessa dalla  carica  all'atto
della proclamazione  del  risultato  delle  votazioni  da  parte  del
decano, che procede ai sensi del comma 11. 
    11. In ogni  caso  di  anticipata  cessazione,  le  funzioni  del
rettore sono assunte, limitatamente alla  ordinaria  amministrazione,
dal decano dei professori di ruolo di prima fascia ed il Consiglio di
amministrazione opera in regime  di  ordinaria  amministrazione  sino
all'insediamento del nuovo  rettore,  tranne  nei  casi  in  cui  sia
necessario  ottemperare  ad  adempimenti  di   legge   o   sussistano
comprovate  ragioni  di  necessita'  e  di  urgenza.  Il  decano  dei
professori di ruolo di prima fascia provvede  a  convocare  il  corpo
elettorale fra il trentesimo ed  il  sessantesimo  giorno  successivo
alla data di cessazione; l'avviso di convocazione e'  inviato  almeno
venti giorni prima della data fissata per le elezioni. La  carica  e'
assunta all'atto della nomina ed  il  rettore  resta  in  carica  per
l'anno in corso e per i cinque anni accademici successivi.