Art. 29. Elezioni del rettore e sfiducia 1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio a tempo pieno presso le universita' italiane; le modalita' per la presentazione delle candidature sono definite dal Regolamento generale di Ateneo. 2. Il rettore dura in carica sei anni accademici, e non e' rieleggibile. 3. L'elettorato attivo per le elezioni del rettore spetta: a) a tutti i professori di ruolo; b) a tutti i ricercatori a tempo indeterminato ed ai ricercatori a tempo determinato nei limiti di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), del presente Statuto; c) al personale tecnico ed amministrativo a tempo determinato e a tempo indeterminato, con voto pesato al 25%; d) ai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, in Senato accademico ed in Consiglio di amministrazione. 4. Il corpo elettorale e' convocato dal decano dei professori di prima fascia o, in caso di sua coincidenza con il rettore, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo. Il decano provvede alla convocazione non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del rettore. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni che, di norma, devono concludersi entro la fine del mese di luglio. Il predetto avviso deve contenere il calendario delle elezioni con la previsione di quattro votazioni. 5. Nelle prime tre votazioni l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei voti. Tali votazioni sono valide se vi prende parte almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto. 6. Nell'eventuale quarta votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il candidato piu' anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parita', il candidato piu' giovane di eta'. Tale votazione e' valida qualunque sia il numero dei votanti. 7. Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza e' proclamato eletto dal decano, e' nominato con le modalita' previste dalla legge, ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. 8. Il Senato accademico, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, puo' proporre al corpo elettorale di cui al comma 3 una mozione di sfiducia al rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. 9. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore e' approvata dal corpo elettorale di cui al comma 3, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti, a seguito di apposita consultazione indetta dal decano dell'Ateneo entro novanta giorni dalla approvazione della proposta di mozione di sfiducia. 10. Qualora il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del rettore, quest'ultimo cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del decano, che procede ai sensi del comma 11. 11. In ogni caso di anticipata cessazione, le funzioni del rettore sono assunte, limitatamente alla ordinaria amministrazione, dal decano dei professori di ruolo di prima fascia ed il Consiglio di amministrazione opera in regime di ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo rettore, tranne nei casi in cui sia necessario ottemperare ad adempimenti di legge o sussistano comprovate ragioni di necessita' e di urgenza. Il decano dei professori di ruolo di prima fascia provvede a convocare il corpo elettorale fra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione; l'avviso di convocazione e' inviato almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. La carica e' assunta all'atto della nomina ed il rettore resta in carica per l'anno in corso e per i cinque anni accademici successivi.