Art. 3. Principi ispiratori della ricerca 1. L'universita', riaffermata la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca, sia di base che applicata. 2. La ricerca, che trova nell'universita' la sua sede primaria, e' liberamente svolta da ogni docente ai fini del progresso culturale, scientifico, civile ed economico ed e' requisito essenziale per una qualificata attivita' didattica. 3. L'universita' rileva il fabbisogno per l'adeguato e completo sostegno delle proprie attivita' di ricerca, le programma in conseguenza e ne valuta i risultati.