Art. 30. Pro-rettore e delegati 1. Il rettore puo' nominare un pro-rettore tra i professori di prima fascia a tempo pieno. In caso di assenza o impedimento del rettore, il pro-rettore ne esercita le funzioni secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di nomina. 2. Al pro-rettore e' corrisposta una indennita' di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione. 3. Il rettore puo' delegare proprie funzioni a professori e a ricercatori di ruolo a tempo indeterminato dell'universita'.