(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
                       Pro-rettore e delegati 
 
    1. Il rettore puo' nominare un pro-rettore tra  i  professori  di
prima fascia a tempo pieno. In caso  di  assenza  o  impedimento  del
rettore,  il  pro-rettore  ne  esercita  le   funzioni   secondo   le
indicazioni contenute nel provvedimento di nomina. 
    2. Al pro-rettore e' corrisposta una indennita' di  carica  nella
misura determinata dal Consiglio di amministrazione. 
    3. Il rettore puo' delegare proprie funzioni  a  professori  e  a
ricercatori di ruolo a tempo indeterminato dell'universita'.