Art. 32. Senato accademico: compiti e funzioni 1. Il Senato accademico e' l'organo di impulso per il coordinamento, la programmazione e lo sviluppo dell'universita' in ordine alla didattica, all'alta formazione e alla ricerca, ed esercita, sulle relative attivita', funzioni propositive, consultive, di vigilanza e di controllo. 2. In relazione alle proprie prerogative, il Senato accademico: a) previo parere del Consiglio di amministrazione, approva il Regolamento generale di Ateneo ed i restanti Regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi il Regolamento didattico di Ateneo e quelli di competenza dei Dipartimenti, delle Strutture di raccordo e dei Centri interuniversitari, nonche' il Codice etico e le sue modifiche; b) stabilisce il calendario accademico; c) sovrintende alle attivita' ed ai servizi didattici e per la ricerca; d) sentiti i Consigli di Dipartimento interessati e previo parere del Consiglio di amministrazione, programma gli accessi ai Corsi di studio; e) determina i criteri generali per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico; f) assegna le classi ed i relativi corsi di studio ai Dipartimenti, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo; g) promuove e coordina tutte le attivita' di ricerca; h) dirime eventuali controversie in ordine alle richieste di «afferenza» dei docenti, sentiti i competenti Consigli di Dipartimento e gli interessati; i) formula proposte al Consiglio di amministrazione in merito alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da destinare ai Dipartimenti per la organizzazione e la gestione delle biblioteche e dei laboratori, sia Dipartimentali che interdipartimentali; j) valuta comparativamente le manifestazioni di interesse di cui all'art. 33, comma 6, del presente Statuto, proponendo al rettore le nomine conseguenti ed il rinnovo della nomina per i membri gia' individuati; k) nomina i componenti del Collegio di disciplina, secondo le modalita' definite nel Regolamento generale di Ateneo; l) su proposta del rettore decide sulle violazioni al Codice etico che non rientrino nella competenza del Collegio di disciplina; m) esercita tutte le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente Statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente. 3. Nell'ambito delle sue funzioni consultive, il Senato accademico esprime parere obbligatorio, ma non vincolante: a) sul documento di Programmazione triennale di Ateneo, tenuto conto delle proposte avanzate dai Dipartimenti e delle apposite relazioni del Nucleo di valutazione di Ateneo; b) sui Bilanci di previsione, annuali e triennali; c) sulla assegnazione e sulla ripartizione di tutte le risorse finanziarie stanziate in bilancio, fatti salvi i casi in cui il Senato accademico e' chiamato, in merito, ad esprimere parere vincolante; d) sui documenti di Programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno di personale tecnico ed amministrativo previsti sia dalle vigenti disposizioni legislative che dai contratti collettivi nazionali di lavoro; e) sull'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti; f) sul Piano edilizio di Ateneo; g) sulla nomina del direttore generale; h) su ogni altro atto per il quale il suo parere sia espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente; i) alla istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi e sedi; j) alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Dipartimenti; k) alle proposte dei Consigli di Dipartimento per l'avvio delle procedure di valutazione comparativa per le chiamate dei professori di prima e di seconda fascia e la attivazione delle procedure di selezione per la stipula dei contratti di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; l) ai protocolli di intesa, agli accordi di programma, agli accordi e alle convenzioni quadro, agli accordi di cooperazione didattica e scientifica e a qualsiasi altro atto convenzionale o contrattuale che abbia ad oggetto attivita' didattiche, formative e di ricerca. 4. Nell'ambito delle sue funzioni consultive, il Senato accademico esprime, altresi', parere in merito: a) ai documenti di programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno del personale docente e ricercatore previsti dalle vigenti disposizioni legislative e alla copertura di posti di professore e di ricercatore; b) alla ripartizione delle risorse finanziarie da destinare ai Dipartimenti per spese di funzionamento, attrezzature didattiche e scientifiche, servizi alla didattica e agli studenti, materiale bibliografico, ricerca scientifica e assegni per lo svolgimento di attivita' di ricerca; c) alla ripartizione tra i dipartimenti delle risorse finanziarie destinate al conferimento degli incarichi di insegnamento mediante supplenze o contratti di docenza ovvero alla attivazione di altre forme di supporto alla didattica; d) alla ripartizione dei fondi destinati al funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di specializzazione.