(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
                Senato accademico: compiti e funzioni 
 
    1.  Il  Senato  accademico  e'  l'organo  di   impulso   per   il
coordinamento, la programmazione e lo  sviluppo  dell'universita'  in
ordine  alla  didattica,  all'alta  formazione  e  alla  ricerca,  ed
esercita, sulle relative attivita', funzioni propositive, consultive,
di vigilanza e di controllo. 
    2. In relazione alle proprie prerogative, il Senato accademico: 
      a) previo parere del Consiglio di amministrazione,  approva  il
Regolamento generale di Ateneo ed i restanti Regolamenti  in  materia
di didattica e di  ricerca,  compresi  il  Regolamento  didattico  di
Ateneo e quelli di competenza dei Dipartimenti,  delle  Strutture  di
raccordo e dei Centri interuniversitari, nonche' il Codice etico e le
sue modifiche; 
      b) stabilisce il calendario accademico; 
      c) sovrintende alle attivita' ed ai servizi didattici e per  la
ricerca; 
      d) sentiti i Consigli  di  Dipartimento  interessati  e  previo
parere del Consiglio di amministrazione,  programma  gli  accessi  ai
Corsi di studio; 
      e)  determina  i  criteri  generali   per   la   promozione   e
l'attuazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione
in campo scientifico e didattico; 
      f)  assegna  le  classi  ed  i  relativi  corsi  di  studio  ai
Dipartimenti, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo; 
      g) promuove e coordina tutte le attivita' di ricerca; 
      h) dirime eventuali controversie in ordine  alle  richieste  di
«afferenza»  dei  docenti,   sentiti   i   competenti   Consigli   di
Dipartimento e gli interessati; 
      i) formula proposte al Consiglio di amministrazione  in  merito
alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e  strumentali  da
destinare ai Dipartimenti per la organizzazione e la  gestione  delle
biblioteche   e    dei    laboratori,    sia    Dipartimentali    che
interdipartimentali; 
      j) valuta comparativamente le manifestazioni  di  interesse  di
cui all'art. 33, comma 6, del presente Statuto, proponendo al rettore
le nomine conseguenti ed il rinnovo della nomina per  i  membri  gia'
individuati; 
      k) nomina i componenti del Collegio di disciplina,  secondo  le
modalita' definite nel Regolamento generale di Ateneo; 
      l) su proposta del rettore decide sulle  violazioni  al  Codice
etico che non rientrino nella competenza del Collegio di disciplina; 
      m)  esercita  tutte  le  altre   funzioni   che   gli   vengono
espressamente attribuite dal  presente  Statuto,  dai  regolamenti  e
dalla normativa vigente. 
    3.  Nell'ambito  delle  sue  funzioni   consultive,   il   Senato
accademico esprime parere obbligatorio, ma non vincolante: 
      a) sul documento di Programmazione triennale di Ateneo,  tenuto
conto delle proposte  avanzate  dai  Dipartimenti  e  delle  apposite
relazioni del Nucleo di valutazione di Ateneo; 
      b) sui Bilanci di previsione, annuali e triennali; 
      c) sulla assegnazione e sulla ripartizione di tutte le  risorse
finanziarie stanziate in bilancio, fatti  salvi  i  casi  in  cui  il
Senato  accademico  e'  chiamato,  in  merito,  ad  esprimere  parere
vincolante; 
      d) sui documenti di Programmazione annuale  e  pluriennale  del
fabbisogno di personale tecnico ed amministrativo previsti sia  dalle
vigenti  disposizioni  legislative  che  dai   contratti   collettivi
nazionali di lavoro; 
      e) sull'ammontare delle tasse e dei contributi a  carico  degli
studenti; 
      f) sul Piano edilizio di Ateneo; 
      g) sulla nomina del direttore generale; 
      h)  su  ogni  altro  atto  per  il  quale  il  suo  parere  sia
espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti e  dalla
normativa vigente; 
      i) alla istituzione, attivazione, modifica  o  soppressione  di
corsi e sedi; 
      j) alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei
Dipartimenti; 
      k) alle proposte dei Consigli di Dipartimento per l'avvio delle
procedure di valutazione comparativa per le chiamate  dei  professori
di prima e di seconda fascia e  la  attivazione  delle  procedure  di
selezione per la stipula dei contratti di cui all'art. 24,  comma  1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
      l) ai protocolli di intesa, agli  accordi  di  programma,  agli
accordi e alle  convenzioni  quadro,  agli  accordi  di  cooperazione
didattica e scientifica e a  qualsiasi  altro  atto  convenzionale  o
contrattuale che abbia ad oggetto attivita' didattiche,  formative  e
di ricerca. 
    4.  Nell'ambito  delle  sue  funzioni   consultive,   il   Senato
accademico esprime, altresi', parere in merito: 
      a) ai documenti di programmazione  annuale  e  pluriennale  del
fabbisogno del personale docente e ricercatore previsti dalle vigenti
disposizioni legislative e alla copertura di posti di professore e di
ricercatore; 
      b) alla ripartizione delle risorse finanziarie da destinare  ai
Dipartimenti per spese di funzionamento,  attrezzature  didattiche  e
scientifiche, servizi  alla  didattica  e  agli  studenti,  materiale
bibliografico, ricerca scientifica e assegni per  lo  svolgimento  di
attivita' di ricerca; 
      c)  alla  ripartizione  tra  i   dipartimenti   delle   risorse
finanziarie destinate al conferimento degli incarichi di insegnamento
mediante supplenze o contratti di docenza ovvero alla attivazione  di
altre forme di supporto alla didattica; 
      d) alla ripartizione dei fondi destinati al  funzionamento  dei
corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di specializzazione.