Art. 33. Consiglio di amministrazione: composizione 1. Il Consiglio di amministrazione, costituito con decreto del rettore, e' cosi' composto: a) il rettore, che lo presiede; b) un rappresentante eletto tra gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, dagli studenti che sono membri dei Consigli di Dipartimento e delle commissioni didattiche paritetiche, secondo le modalita' definite dal Regolamento generale di Ateneo; c) due componenti scelti dal rettore, sentito il Senato accademico, nel rispetto delle pari opportunita' tra uomini e donne, tra persone italiane o straniere, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale oppure di una esperienza professionale di elevato livello, con particolare riguardo alla qualificazione scientifica e culturale, che non appartengono ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; d) quattro componenti designati o scelti dai docenti dell'ateneo, secondo le modalita' definite dal Regolamento generale di Ateneo, che dovranno, tra l'altro, prevedere la designazione o la scelta di almeno un componente per ciascuna delle tre fasce di docenza e garantire il rispetto delle pari opportunita' tra uomini e donne; e) un componente scelto da tutto il personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo, secondo le modalita' definite dal Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto delle pari opportunita' tra uomini e donne. 2. Il Consiglio di amministrazione e' validamente costituito ed esercita le sue funzioni nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo e dura in carica tre anni. 3. Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale, con voto consultivo e con le funzioni di segretario verbalizzante. 4. Il mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 33, comma 1, lettere c), d) ed e), dura tre anni e puo' essere rinnovato una sola volta, mentre il mandato del rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dura due anni e non e' rinnovabile. 5. Nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento generale di Ateneo, il Consiglio di amministrazione disciplina il proprio funzionamento con apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che deve, tra l'altro, prevedere espressamente: a) il divieto per i suoi componenti: 1) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per quelle di rettore e di direttore di Dipartimento; 2) di essere componente di altri organi dell'ateneo, fatta eccezione per il Consiglio di Dipartimento. 3) di ricoprire il ruolo di direttore, Presidente e membro del Consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; 4) di rivestire ogni incarico di natura politica per la intera durata del mandato; 5) di ricoprire la carica di rettore, pro-rettore o di far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Universita' italiane statali, non statali o telematiche; 6) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero della istruzione, della universita' e della ricerca e nella Agenzia nazionale per la valutazione delle universita' e della ricerca; b) la decadenza per i componenti del Consiglio di amministrazione che non partecipino con continuita' alle sedute dell'organo. 6. Eventuali compensi o indennita' spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati dal medesimo Consiglio, sentito il Senato accademico, nel rispetto delle modalita' di attribuzione stabilite dal Regolamento di Ateneo per la amministrazione, la finanza e la contabilita'.