(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 33)
                              Art. 33. 
 
             Consiglio di amministrazione: composizione 
 
    1. Il Consiglio di amministrazione, costituito  con  decreto  del
rettore, e' cosi' composto: 
      a) il rettore, che lo presiede; 
      b) un rappresentante eletto tra gli studenti  iscritti  per  la
prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea,
di laurea magistrale e di dottorato di ricerca,  dagli  studenti  che
sono  membri  dei  Consigli  di  Dipartimento  e  delle   commissioni
didattiche paritetiche, secondo le modalita' definite dal Regolamento
generale di Ateneo; 
      c)  due  componenti  scelti  dal  rettore,  sentito  il  Senato
accademico, nel rispetto delle pari opportunita' tra uomini e  donne,
tra  persone  italiane  o  straniere,  in  possesso   di   comprovata
competenza in campo gestionale oppure di una esperienza professionale
di elevato livello,  con  particolare  riguardo  alla  qualificazione
scientifica e culturale, che non appartengono ai ruoli dell'ateneo  a
decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e  per  tutta  la
durata dell'incarico; 
      d)  quattro  componenti  designati   o   scelti   dai   docenti
dell'ateneo, secondo le modalita' definite dal  Regolamento  generale
di Ateneo, che dovranno, tra l'altro, prevedere la designazione o  la
scelta di almeno un  componente  per  ciascuna  delle  tre  fasce  di
docenza e garantire il rispetto delle pari opportunita' tra uomini  e
donne; 
      e) un componente  scelto  da  tutto  il  personale  tecnico  ed
amministrativo in servizio di ruolo, secondo  le  modalita'  definite
dal  Regolamento  generale  di  Ateneo,  nel  rispetto   delle   pari
opportunita' tra uomini e donne. 
    2. Il Consiglio di amministrazione e' validamente  costituito  ed
esercita  le  sue  funzioni  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
Regolamento generale di Ateneo e dura in carica tre anni. 
    3. Alle adunanze del Consiglio di  amministrazione  partecipa  il
direttore  generale,  con  voto  consultivo  e  con  le  funzioni  di
segretario verbalizzante. 
    4. Il mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione  di
cui all'art. 33, comma 1, lettere c), d) ed e), dura tre anni e  puo'
essere rinnovato una sola volta, mentre il mandato del rappresentante
degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dura due  anni
e non e' rinnovabile. 
    5. Nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento generale  di
Ateneo,  il  Consiglio  di  amministrazione  disciplina  il   proprio
funzionamento  con  apposito  regolamento,  approvato  a  maggioranza
assoluta  dei  componenti,   che   deve,   tra   l'altro,   prevedere
espressamente: 
      a) il divieto per i suoi componenti: 
        1) di ricoprire altre cariche  accademiche,  fatta  eccezione
per quelle di rettore e di direttore di Dipartimento; 
        2) di essere componente di altri  organi  dell'ateneo,  fatta
eccezione per il Consiglio di Dipartimento. 
        3) di ricoprire il ruolo di direttore,  Presidente  e  membro
del Consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; 
        4) di rivestire ogni  incarico  di  natura  politica  per  la
intera durata del mandato; 
        5) di ricoprire la carica di rettore, pro-rettore  o  di  far
parte del Consiglio di amministrazione, del  Senato  accademico,  del
Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di  altre
Universita' italiane statali, non statali o telematiche; 
        6) di svolgere  funzioni  inerenti  alla  programmazione,  al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel
Ministero della istruzione, della universita' e della ricerca e nella
Agenzia nazionale  per  la  valutazione  delle  universita'  e  della
ricerca; 
      b)  la  decadenza   per   i   componenti   del   Consiglio   di
amministrazione che  non  partecipino  con  continuita'  alle  sedute
dell'organo. 
    6. Eventuali compensi o indennita' spettanti  ai  componenti  del
Consiglio di amministrazione sono determinati dal medesimo Consiglio,
sentito  il  Senato  accademico,  nel  rispetto  delle  modalita'  di
attribuzione   stabilite   dal   Regolamento   di   Ateneo   per   la
amministrazione, la finanza e la contabilita'.