Art. 34. Consiglio di amministrazione: compiti e funzioni 1. Il Consiglio di amministrazione e' l'organo di indirizzo strategico, di coordinamento, di programmazione finanziaria e di sviluppo dell'universita'. 2. Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, approva il documento di programmazione triennale di Ateneo. 3. In particolare, il Consiglio di amministrazione, nel rispetto del documento di programmazione di cui al comma 2: a) approva, previo parere del Nucleo di valutazione di Ateneo e del Senato accademico, la istituzione, la attivazione, la modifica e la soppressione di corsi e sedi; b) approva, previo parere del Senato accademico, i bilanci di previsione annuale e triennale, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo, con le annesse documentazioni, nonche' gli strumenti di rendicontazione sociale, ambientale o di sostenibilita'; c) approva, previo parere del Senato accademico, e nel rispetto della normativa vigente, il Piano edilizio di Ateneo, di durata triennale, ripartendo le risorse all'uopo stanziate tra gli interventi attuativi in esso previsti; d) approva, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, la struttura organizzativa dell'Ateneo e gli organici del personale dirigente e di quello tecnico ed amministrativo; e) approva, previo parere del Senato accademico, i documenti di Programmazione annuale e Pluriennale del fabbisogno di personale docente e ricercatore previsti dalle vigenti disposizioni legislative; f) approva, previo parere del Senato accademico, i documenti di Programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno di personale tecnico ed amministrativo previsti sia dalle vigenti disposizioni legislative che dai contratti collettivi nazionali di lavoro; g) approva annualmente, su proposta del rettore, il Piano della performance e le sue modifiche, contenente gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al personale con qualifica dirigenziale ed i relativi indicatori; h) adotta, su proposta del rettore, la Relazione annuale sulla performance e la invia al Nucleo di valutazione di Ateneo per la validazione; i) determina, previo parere del Senato accademico, l'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti; j) delibera, previo parere del Nucleo di valutazione e del Senato accademico, in merito alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Dipartimenti, sulla base di un appropriato progetto scientifico e didattico; k) delibera, previo parere del Senato accademico, sulla ripartizione delle risorse finanziarie da destinare ai Dipartimenti per spese di funzionamento, attrezzature didattiche e scientifiche, servizi alla didattica e agli studenti, materiale bibliografico, ricerca scientifica e assegni per lo svolgimento di attivita' di ricerca; l) delibera, previo parere del Senato accademico, sulla ripartizione tra i dipartimenti delle risorse destinate al conferimento degli incarichi di insegnamento mediante supplenze o contratti di docenza ovvero alla attivazione di altre forme di supporto alla didattica; m) delibera, previo parere del Senato accademico, sulla ripartizione dei fondi destinati al funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di specializzazione; n) delibera, previo parere del Senato accademico, sulla assegnazione e sulla ripartizione di tutte le risorse finanziarie stanziate in bilancio; o) approva, previo parere del Senato accademico, le proposte dei Consigli di Dipartimento per l'avvio delle procedure di valutazione comparativa per le chiamate dei professori di prima e di seconda fascia e la attivazione delle procedure di selezione per la stipula dei contratti di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; p) autorizza, previo parere vincolante del Senato accademico, la stipula di protocolli di intesa, accordi di programma, accordi e convenzioni quadro, accordi di cooperazione didattica e scientifica e qualsiasi altro atto convenzionale o contrattuale dell'ateneo che abbia ad oggetto attivita' didattiche, formative e di ricerca. 4. Il Consiglio di amministrazione, in composizione priva dei rappresentanti degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di disciplina, adotta i provvedimenti conclusivi dei procedimenti disciplinari, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio. 5. Il Consiglio di amministrazione, inoltre: a) delibera, su proposta del rettore, il conferimento o la revoca dell'incarico di direttore generale, approvando il relativo contratto; b) approva, su proposta del Nucleo di valutazione di Ateneo, la valutazione annuale del direttore generale e la relativa attribuzione del trattamento economico accessorio collegato ai risultati conseguiti; c) adotta, su proposta del rettore, la Programmazione triennale per la trasparenza e la integrita', da aggiornare annualmente; d) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'universita'; e) delibera sulla accettazione di lasciti e donazioni; f) su richiesta del direttore generale, puo' deliberare in ordine alle liti e alle transazioni, nominando, eventualmente, avvocati e difensori; g) approva il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' ed il Regolamento di Ateneo per il controllo di gestione; h) trasmette al Ministero della istruzione, della universita' e della ricerca ed al Ministero della economia e delle finanze i Bilanci di previsione, annuale e triennale, ed il Conto consuntivo; i) esprime parere sui regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi il Regolamento didattico di Ateneo e quelli di competenza dei Dipartimenti e dei Centri interdipartimentali e interuniversitari, nonche' sul Codice etico e sulle sue modifiche; j) esercita tutte le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente.