(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 34)
 
                              Art. 34. 
 
          Consiglio di amministrazione: compiti e funzioni 
 
    1. Il Consiglio  di  amministrazione  e'  l'organo  di  indirizzo
strategico, di coordinamento,  di  programmazione  finanziaria  e  di
sviluppo dell'universita'. 
    2. Il Consiglio di  amministrazione,  previo  parere  del  Senato
accademico, approva  il  documento  di  programmazione  triennale  di
Ateneo. 
    3. In particolare, il Consiglio di amministrazione, nel  rispetto
del documento di programmazione di cui al comma 2: 
      a) approva, previo parere del Nucleo di valutazione di Ateneo e
del Senato accademico, la istituzione, la attivazione, la modifica  e
la soppressione di corsi e sedi; 
      b) approva, previo parere del Senato accademico, i  bilanci  di
previsione annuale e triennale, le variazioni di bilancio ed il conto
consuntivo, con le annesse documentazioni, nonche' gli  strumenti  di
rendicontazione sociale, ambientale o di sostenibilita'; 
      c) approva, previo parere del Senato accademico, e nel rispetto
della normativa vigente, il  Piano  edilizio  di  Ateneo,  di  durata
triennale,  ripartendo  le  risorse  all'uopo   stanziate   tra   gli
interventi attuativi in esso previsti; 
      d)   approva,   nel   rispetto   delle   vigenti   disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali, la struttura organizzativa
dell'Ateneo e gli  organici  del  personale  dirigente  e  di  quello
tecnico ed amministrativo; 
      e) approva, previo parere del Senato accademico, i documenti di
Programmazione annuale e  Pluriennale  del  fabbisogno  di  personale
docente   e   ricercatore   previsti   dalle   vigenti   disposizioni
legislative; 
      f) approva, previo parere del Senato accademico, i documenti di
Programmazione annuale e  pluriennale  del  fabbisogno  di  personale
tecnico ed amministrativo previsti  sia  dalle  vigenti  disposizioni
legislative che dai contratti collettivi nazionali di lavoro; 
      g) approva annualmente, su proposta del rettore, il Piano della
performance e le  sue  modifiche,  contenente  gli  indirizzi  e  gli
obiettivi strategici ed operativi e, con riferimento  agli  obiettivi
finali  ed  intermedi  ed  alle  risorse,  gli  indicatori   per   la
misurazione e la valutazione della performance  dell'amministrazione,
nonche'  gli  obiettivi  assegnati   al   personale   con   qualifica
dirigenziale ed i relativi indicatori; 
      h) adotta, su proposta del rettore, la Relazione annuale  sulla
performance e la invia al Nucleo di  valutazione  di  Ateneo  per  la
validazione; 
      i) determina, previo parere del Senato accademico,  l'ammontare
delle tasse e dei contributi a carico degli studenti; 
      j) delibera, previo parere del  Nucleo  di  valutazione  e  del
Senato accademico, in merito alla istituzione, attivazione,  modifica
e disattivazione dei  Dipartimenti,  sulla  base  di  un  appropriato
progetto scientifico e didattico; 
      k)  delibera,  previo  parere  del  Senato  accademico,   sulla
ripartizione delle risorse finanziarie da destinare  ai  Dipartimenti
per spese di funzionamento, attrezzature didattiche  e  scientifiche,
servizi alla didattica  e  agli  studenti,  materiale  bibliografico,
ricerca scientifica e assegni per  lo  svolgimento  di  attivita'  di
ricerca; 
      l)  delibera,  previo  parere  del  Senato  accademico,   sulla
ripartizione  tra  i  dipartimenti   delle   risorse   destinate   al
conferimento degli incarichi di  insegnamento  mediante  supplenze  o
contratti di docenza  ovvero  alla  attivazione  di  altre  forme  di
supporto alla didattica; 
      m)  delibera,  previo  parere  del  Senato  accademico,   sulla
ripartizione dei  fondi  destinati  al  funzionamento  dei  corsi  di
dottorato di ricerca e dei corsi di specializzazione; 
      n)  delibera,  previo  parere  del  Senato  accademico,   sulla
assegnazione e sulla ripartizione di  tutte  le  risorse  finanziarie
stanziate in bilancio; 
      o) approva, previo parere del Senato  accademico,  le  proposte
dei  Consigli  di  Dipartimento  per  l'avvio  delle   procedure   di
valutazione comparativa per le chiamate dei professori di prima e  di
seconda fascia e la attivazione delle procedure di selezione  per  la
stipula dei contratti di cui all'art. 24, comma  1,  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240; 
      p) autorizza, previo parere vincolante del  Senato  accademico,
la stipula di protocolli di intesa, accordi di programma,  accordi  e
convenzioni quadro, accordi di cooperazione didattica e scientifica e
qualsiasi altro atto convenzionale  o  contrattuale  dell'ateneo  che
abbia ad oggetto attivita' didattiche, formative e di ricerca. 
    4. Il Consiglio di amministrazione,  in  composizione  priva  dei
rappresentanti degli studenti, entro trenta  giorni  dalla  ricezione
del  parere  del  Collegio  di  disciplina,  adotta  i  provvedimenti
conclusivi dei procedimenti  disciplinari,  conformemente  al  parere
vincolante espresso dal collegio. 
    5. Il Consiglio di amministrazione, inoltre: 
      a) delibera, su proposta del  rettore,  il  conferimento  o  la
revoca dell'incarico di direttore generale,  approvando  il  relativo
contratto; 
      b) approva, su proposta del Nucleo di valutazione di Ateneo, la
valutazione annuale del direttore generale e la relativa attribuzione
del  trattamento  economico   accessorio   collegato   ai   risultati
conseguiti; 
      c) adotta, su proposta del rettore, la Programmazione triennale
per la trasparenza e la integrita', da aggiornare annualmente; 
      d) elabora le direttive per la  conservazione  e  l'adeguamento
del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'universita'; 
      e) delibera sulla accettazione di lasciti e donazioni; 
      f) su richiesta del  direttore  generale,  puo'  deliberare  in
ordine  alle  liti  e  alle  transazioni,  nominando,  eventualmente,
avvocati e difensori; 
      g) approva il Regolamento di Ateneo per  l'amministrazione,  la
finanza e  la  contabilita'  ed  il  Regolamento  di  Ateneo  per  il
controllo di gestione; 
    h) trasmette al Ministero della istruzione, della  universita'  e
della ricerca ed al  Ministero  della  economia  e  delle  finanze  i
Bilanci di previsione, annuale e triennale, ed il Conto consuntivo; 
      i) esprime parere sui regolamenti in materia di didattica e  di
ricerca, compresi il Regolamento didattico  di  Ateneo  e  quelli  di
competenza  dei  Dipartimenti  e  dei  Centri  interdipartimentali  e
interuniversitari, nonche' sul Codice etico e sulle sue modifiche; 
      j)  esercita  tutte  le  altre   funzioni   che   gli   vengono
espressamente attribuite dal  presente  Statuto,  dai  Regolamenti  e
dalla normativa vigente.