(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 35)
                              Art. 35. 
 
                   Nucleo di valutazione di Ateneo 
 
    1. Il Nucleo di valutazione  di  Ateneo  e'  composto  da  cinque
membri: 
      a) un professore di ruolo  dell'ateneo,  designato  dal  Senato
accademico; 
      b) un rappresentante degli studenti, eletto  tra  gli  iscritti
per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi  di
laurea, laurea magistrale e dottorato  di  ricerca  dell'universita',
secondo le modalita' definite nel Regolamento generale di Ateneo; 
      c) tre componenti, non  appartenenti  ai  ruoli  dell'Ateneo  a
decorrere dai tre  anni  precedenti  la  designazione,  nominati  dal
rettore  sentiti  il   Senato   accademico   ed   il   Consiglio   di
amministrazione. 
    2. Almeno due dei tre componenti del  Nucleo  di  valutazione  di
Ateneo di cui al comma  1,  lettera  c),  devono  essere  scelti  tra
studiosi ed esperti, anche in ambito non accademico,  nel  campo  del
governo e della gestione, della valutazione  della  efficacia,  della
efficienza e della economicita' della azione amministrativa  e  della
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. 
    3. I membri del  Nucleo  di  valutazione  non  devono  ricoprire,
ovvero aver ricoperto, incarichi di  natura  politica  nei  tre  anni
precedenti l'assunzione della carica e non devono, altresi', trovarsi
in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con
l'Ateneo. 
    4. Il professore di  ruolo  dell'Ateneo  svolge  le  funzioni  di
coordinatore del Nucleo di valutazione. 
    5. I curricula dei membri del Nucleo  di  valutazione  sono  resi
pubblici secondo le modalita' definite nel  Regolamento  generale  di
Ateneo. 
    6. Alle sedute del Nucleo di valutazione di Ateneo partecipa, con
voto consultivo, anche il rappresentante  del  personale  tecnico  ed
amministrativo come individuato nell'art. 31, comma 5,  del  presente
Statuto. 
    7. Il Nucleo di valutazione di Ateneo e'  nominato  dal  rettore,
sentiti il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione. 
    8. Il Nucleo di valutazione di Ateneo dura in carica quattro anni
ed i suoi componenti non possono essere nominati consecutivamente per
piu' di due mandati, ad eccezione del rappresentante degli  studenti,
il cui mandato ha durata biennale e non e' rinnovabile. 
    9. Il Nucleo di valutazione di Ateneo: 
      a) svolge, in raccordo con le attivita' della Agenzia nazionale
per la valutazione delle universita' e della ricerca, le funzioni  di
Organismo indipendente di valutazione della  performance  di  Ateneo,
cosi' come definite dall'art. 14 del decreto legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, e dalla normativa vigente  in  materia,  relative  alle
procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine  di
promuovere nell'ateneo, in piena autonomia e  con  proprie  modalita'
organizzative,  il  merito  e  il  miglioramento  della   performance
organizzativa e individuale; 
      b) svolge la  funzione  di  verifica  della  qualita'  e  della
efficacia della offerta didattica, anche sulla base degli  indicatori
individuati dalle Commissioni didattiche paritetiche; 
      c) svolge la funzione di verifica delle  attivita'  di  ricerca
svolte dai Dipartimenti; 
      d)  svolge  la  funzione  di  verifica  della  congruita'   dei
curricula scientifici o professionali dei titolari dei contratti  per
lo svolgimento di incarichi di insegnamento di cui all'art. 23, comma
1, della legge 30 dicembre 2010, n 240; 
      e) svolge tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla
normativa vigente e dal presente Statuto. 
    10. Il Nucleo, in coerenza con il sistema pubblico  nazionale  di
valutazione della qualita' delle universita' e degli enti di ricerca,
anche con l'apporto di autorevoli studiosi  del  settore  scientifico
disciplinare di riferimento, effettua la valutazione definitiva sulla
istanza presentata da ciascun professore e  ricercatore  destinatario
di una valutazione  negativa  da  parte  del  Dipartimento  al  quale
afferisce. 
    11. Il funzionamento del  Nucleo  di  valutazione  di  Ateneo  e'
disciplinato dal Regolamento generale  di  Ateneo,  che  prevede,  in
particolare, la procedura di valutazione del direttore  generale,  le
incompatibilita' e le modalita' di partecipazione dei componenti alle
deliberazioni. 
    12. L'universita' assicura al Nucleo  di  valutazione  di  Ateneo
l'autonomia operativa,  anche  mediante  una  struttura  tecnica  con
proprio personale tecnico ed amministrativo, il diritto di accesso ai
dati e alle informazioni necessarie,  nonche'  la  pubblicita'  e  la
diffusione degli atti, nel rispetto della normativa  a  tutela  della
riservatezza. 
    13. Il Nucleo di valutazione di Ateneo acquisisce periodicamente,
mantenendone l'anonimato, le  opinioni  degli  studenti  frequentanti
sulle attivita' didattiche e  trasmette  un'apposita  relazione  agli
organi competenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
    14. Ai membri del Nucleo di valutazione di Ateneo e'  corrisposta
una  indennita'  di  carica  annuale  nella  misura  determinata  dal
Consiglio di amministrazione, e salva diversa disposizione di  legge,
non modificabile per l'intero periodo di durata del loro incarico.