(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 36)
 
                              Art. 36. 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da  tre  membri
effettivi e due supplenti, di cui: 
      a) un membro effettivo, con funzioni di presidente,  e'  scelto
tra i magistrati amministrativi e  contabili  e  gli  avvocati  dello
Stato; 
      b) uno effettivo e uno supplente sono designati  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
      c) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero  della
istruzione, della universita' e della ricerca. 
    2. Nessun componente del Collegio dei  revisori  dei  conti  deve
avere rapporti di lavoro subordinato  o  autonomo  con  l'universita'
fino ai cinque anni successivi alla scadenza del proprio  mandato  ed
almeno due dei membri effettivi devono essere  iscritti  al  Registro
dei revisori contabili. 
    3. Il Collegio dei revisori dei conti e'  nominato  dal  rettore,
sentito il Consiglio di amministrazione. 
    4. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni
e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. 
    5. Compiti, modalita' di  funzionamento  e  di  attribuzione  dei
compensi per il Collegio dei revisori dei conti  sono  stabiliti  dal
Regolamento  di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e   la
Contabilita'. 
    6. Salvo il disposto del comma  5,  il  compenso  ai  membri  del
Collegio dei revisori dei  conti  e'  determinato  dal  Consiglio  di
amministrazione, e  salva  diversa  disposizione  di  legge,  non  e'
modificabile per l'intero periodo di durata del loro incarico.