Art. 36. Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui: a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, e' scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; b) uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero della istruzione, della universita' e della ricerca. 2. Nessun componente del Collegio dei revisori dei conti deve avere rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l'universita' fino ai cinque anni successivi alla scadenza del proprio mandato ed almeno due dei membri effettivi devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili. 3. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato dal rettore, sentito il Consiglio di amministrazione. 4. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. 5. Compiti, modalita' di funzionamento e di attribuzione dei compensi per il Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la Contabilita'. 6. Salvo il disposto del comma 5, il compenso ai membri del Collegio dei revisori dei conti e' determinato dal Consiglio di amministrazione, e salva diversa disposizione di legge, non e' modificabile per l'intero periodo di durata del loro incarico.