Art. 37. Garante degli studenti 1. Il Garante degli studenti e' nominato dal rettore, con il consenso dell'interessato e sentito il Senato accademico, sulla base di una lista di personalita' accademiche contenente almeno tre nominativi, proposta dal Consiglio degli studenti. 2. Modalita' di designazione, compiti e funzioni del Garante degli studenti sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo. 3. Il Garante degli studenti dura in carica per quattro anni accademici e non puo' essere rinnovato per piu' di una volta. 4. Il Garante degli studenti assiste gli studenti nell'esercizio dei propri diritti, esamina eventuali reclami e vigila sul corretto svolgimento della azione amministrativa, segnalando ai competenti organi accademici atti o comportamenti che possano violare o, comunque, pregiudicare i diritti degli studenti universitari, con particolare riguardo all'esercizio, nel rispetto della vigente normativa, del diritto di accesso dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo ai dati necessari alla esplicazione dei compiti ad essi attribuiti. 5. Il Garante degli studenti, che nell'esercizio delle sue funzioni puo' eseguire tutti gli accertamenti ritenuti necessari, informa periodicamente il rettore del proprio operato e investe delle singole questioni, una volta conclusa la fase istruttoria, gli organi accademici competenti. 6. Gli studenti che presentano reclami al Garante degli studenti hanno diritto a mantenere l'anonimato.