(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
                       Garante degli studenti 
 
    1. Il Garante degli studenti e'  nominato  dal  rettore,  con  il
consenso dell'interessato e sentito il Senato accademico, sulla  base
di una  lista  di  personalita'  accademiche  contenente  almeno  tre
nominativi, proposta dal Consiglio degli studenti. 
    2. Modalita' di designazione,  compiti  e  funzioni  del  Garante
degli studenti sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo. 
    3. Il Garante degli studenti dura  in  carica  per  quattro  anni
accademici e non puo' essere rinnovato per piu' di una volta. 
    4. Il Garante degli studenti assiste gli studenti  nell'esercizio
dei propri diritti, esamina eventuali reclami e vigila  sul  corretto
svolgimento della azione  amministrativa,  segnalando  ai  competenti
organi  accademici  atti  o  comportamenti  che  possano  violare  o,
comunque, pregiudicare i diritti  degli  studenti  universitari,  con
particolare  riguardo  all'esercizio,  nel  rispetto  della   vigente
normativa, del diritto di accesso dei rappresentanti  degli  studenti
negli organi di governo  ai  dati  necessari  alla  esplicazione  dei
compiti ad essi attribuiti. 
    5. Il  Garante  degli  studenti,  che  nell'esercizio  delle  sue
funzioni puo' eseguire tutti  gli  accertamenti  ritenuti  necessari,
informa periodicamente il rettore del proprio operato e investe delle
singole questioni, una volta conclusa la fase istruttoria, gli organi
accademici competenti. 
    6. Gli studenti che presentano reclami al Garante degli  studenti
hanno diritto a mantenere l'anonimato.