Art. 38. Collegio di disciplina 1. Nei procedimenti disciplinari riguardanti professori e ricercatori, la fase istruttoria del procedimento e il parere conclusivo sono di competenza di un Collegio di disciplina, composto da professori e ricercatori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno. Il Collegio di disciplina svolge la propria attivita' sulla base di relazioni e referti predisposti dalla competente unita' organizzativa della amministrazione centrale, che assicura, ove necessario, anche il supporto alle riunioni del Collegio, svolgendo le funzioni di segreteria e di redazione dei processi verbali. 2. Il Collegio di disciplina esercita le proprie competenze in conformita' e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia disciplinare. 3. Il Collegio di disciplina e' costituito da tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, cosi' articolate: a) la prima sezione e' formata da professori ordinari e opera solo nei confronti dei professori ordinari; b) la seconda sezione e' formata da professori associati e opera solo nei confronti dei professori associati; c) la terza sezione e' formata da ricercatori e opera solo nei confronti dei ricercatori. 4. I componenti del Collegio di disciplina sono designati dal Senato accademico, con voto riservato ai soli professori e ricercatori che ne fanno parte, e sono nominati con decreto rettorale. 5. I componenti del Collegio di disciplina durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. 6. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, congiuntamente, professori e ricercatori, il Collegio svolgera' le sue funzioni «a sezioni riunite», con la presenza di tutti i componenti delle sezioni competenti. 7. Ciascuna sezione e' presieduta dal componente piu' anziano nel ruolo. 8. In caso di seduta «a sezioni riunite», la presidenza del collegio spetta al decano di fascia piu' elevata. 9. In caso di assenza o di impedimento di un componente effettivo, subentra il supplente della stessa sezione piu' anziano nel ruolo. 10. In caso di rinvio del procedimento a una nuova seduta, il Collegio di disciplina prosegue la propria attivita', fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta. 11. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parita' di voti, prevale il voto del componente piu' anziano in ruolo. 12. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.