(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 38)
                              Art. 38. 
 
                       Collegio di disciplina 
 
    1.  Nei  procedimenti  disciplinari  riguardanti   professori   e
ricercatori,  la  fase  istruttoria  del  procedimento  e  il  parere
conclusivo sono di competenza di un Collegio di disciplina,  composto
da  professori  e  ricercatori  con  rapporto  di  lavoro   a   tempo
indeterminato e regime di impegno a tempo pieno. 
    Il Collegio di disciplina svolge la propria attivita' sulla  base
di  relazioni  e  referti   predisposti   dalla   competente   unita'
organizzativa  della  amministrazione  centrale,  che  assicura,  ove
necessario, anche il supporto alle riunioni del  Collegio,  svolgendo
le funzioni di segreteria e di redazione dei processi verbali. 
    2. Il Collegio di disciplina esercita le  proprie  competenze  in
conformita' e  nei  limiti  di  quanto  previsto  dalle  disposizioni
legislative vigenti in materia disciplinare. 
    3. Il Collegio  di  disciplina  e'  costituito  da  tre  sezioni,
ciascuna composta da tre membri effettivi e da tre membri  supplenti,
cosi' articolate: 
      a) la prima sezione e' formata da professori ordinari  e  opera
solo nei confronti dei professori ordinari; 
      b) la seconda sezione e'  formata  da  professori  associati  e
opera solo nei confronti dei professori associati; 
      c) la terza sezione e' formata da ricercatori e opera solo  nei
confronti dei ricercatori. 
    4. I componenti del Collegio di  disciplina  sono  designati  dal
Senato  accademico,  con  voto  riservato  ai   soli   professori   e
ricercatori  che  ne  fanno  parte,  e  sono  nominati  con   decreto
rettorale. 
    5. I componenti del Collegio di disciplina durano in  carica  tre
anni e sono rinnovabili una sola volta. 
    6.  Qualora  il  procedimento  disciplinare   coinvolga   docenti
appartenenti a diverse fasce, ovvero,  congiuntamente,  professori  e
ricercatori,  il  Collegio  svolgera'  le  sue  funzioni  «a  sezioni
riunite», con  la  presenza  di  tutti  i  componenti  delle  sezioni
competenti. 
    7. Ciascuna sezione e' presieduta dal componente piu' anziano nel
ruolo. 
    8. In caso di seduta  «a  sezioni  riunite»,  la  presidenza  del
collegio spetta al decano di fascia piu' elevata. 
    9.  In  caso  di  assenza  o  di  impedimento  di  un  componente
effettivo, subentra il supplente della stessa  sezione  piu'  anziano
nel ruolo. 
    10. In caso di rinvio del procedimento a  una  nuova  seduta,  il
Collegio di disciplina  prosegue  la  propria  attivita',  fino  alla
decisione, con la stessa composizione della prima seduta. 
    11. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza  assoluta
dei componenti e, in caso di parita' di voti,  prevale  il  voto  del
componente piu' anziano in ruolo. 
    12. Il Collegio di disciplina  opera  secondo  il  principio  del
giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.