Art. 40. Funzioni di amministrazione e di gestione 1. In conformita' al principio generale della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo e quelle di amministrazione e gestione, spetta al direttore generale ed ai dirigenti, in attuazione degli obiettivi fissati, dei programmi definiti e delle direttive impartite dagli organi di governo, ciascuno per la parte di propria competenza, nel rispetto della normativa vigente in materia e nell'ambito delle risorse disponibili, l'adozione degli atti, dei contratti e dei provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli che impegnano l'universita' verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, e l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati. 2. I dirigenti sono responsabili, in via esclusiva, dell'attivita' degli uffici cui sono preposti, della loro gestione e dei relativi risultati.