(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 40)
                              Art. 40. 
 
              Funzioni di amministrazione e di gestione 
 
    1. In conformita' al principio generale della distinzione tra  le
funzioni di indirizzo e  controllo  e  quelle  di  amministrazione  e
gestione, spetta al direttore generale ed ai dirigenti, in attuazione
degli obiettivi fissati, dei programmi  definiti  e  delle  direttive
impartite dagli organi di governo, ciascuno per la parte  di  propria
competenza,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  e
nell'ambito delle risorse disponibili,  l'adozione  degli  atti,  dei
contratti e dei provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli che
impegnano  l'universita'  verso  l'esterno,   nonche'   la   gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi  poteri  di
spesa, e l'organizzazione  delle  risorse  umane,  strumentali  e  di
controllo per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati. 
    2.   I   dirigenti   sono   responsabili,   in   via   esclusiva,
dell'attivita' degli uffici cui sono preposti, della loro gestione  e
dei relativi risultati.