Art. 41. Direttore generale 1. L'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, e' attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, sentito il parere del Senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 2. L'incarico di direttore generale, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare, secondo le disposizioni contenute nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro, non puo' essere rinnovato in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato mediante le risultanze del sistema di valutazione, ovvero di inosservanza delle direttive degli Organi di Governo dell'Ateneo. 3. Per i casi di cui al comma 2 di particolare gravita', l'incarico di direttore generale puo' essere revocato, previa contestazione all'interessato e contraddittorio, con motivata delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico ed il Nucleo di valutazione di Ateneo, integrato nella sua composizione da un dirigente di ruolo di altra istituzione universitaria. 4. Il direttore generale: a) attua i piani e i programmi approvati e le direttive impartite dagli Organi di Governo dell'Ateneo; b) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli Organi di Governo dell'Ateneo e collabora alla predisposizione degli atti regolamentari, in particolare per quanto attiene ai profili tecnico-giuridici e alla chiarezza ed alla semplicita' delle disposizioni normative in essi contenute; c) sovrintende alla struttura organizzativa della amministrazione, esercitando su di essa poteri di supervisione, di coordinamento e di controllo, ed e' responsabile della amministrazione e della gestione complessiva delle risorse umane, finanziarie e strumentali destinate al suo funzionamento; d) predispone, trasmettendoli al rettore: 1. i Bilanci di previsione annuale e triennale, le variazioni di Bilancio ed il Conto consuntivo, con le annesse documentazioni; 2. il Piano della performance e la relazione sulla performance; 3. il documento di Programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i relativi aggiornamenti; e) adotta le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita' e quelle relative alla direzione e alla organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici; f) esercita poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, ad eccezione di quelli delegati ai dirigenti; g) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce agli stessi le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali; h) dirige, coordina e controlla le attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con potere sostitutivo in caso di inerzia; i) attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; j) valuta il personale dirigente e non dirigente, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica, nonche' della corresponsione di indennita' e premi incentivanti; k) adotta le misure previste dalla normativa vigente nei confronti dei dirigenti, in caso di accertamento di risultati negativi della attivita' amministrativa e della gestione o di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonche' in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa; l) svolge una generale attivita' di indirizzo, di direzione e di controllo nei confronti del personale tecnico ed amministrativo, anche in relazione agli esiti dei controlli del Nucleo di valutazione di Ateneo; m) concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti; n) assume ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici e adotta tutte le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro; o) promuove e resiste alle liti che abbiano come parte l'ateneo e attiva le procedure di conciliazione e di transazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 34, comma 5, lettera f), del presente Statuto; p) richiede pareri agli organi consultivi e risponde ai rilievi formulati dagli organi di governo e di controllo sugli atti di propria competenza; q) sussistendo un interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione di un atto ritenuto illegittimo e tenendo, comunque, conto degli interessi dei destinatari, dei cointeressati e dei controinteressati, esercita di ufficio o su denunzia, entro un termine ragionevole, il potere di annullamento, nel rispetto di condizioni e modalita' definite nel Regolamento generale di Ateneo, fermo restando che tale potere potra' essere comunque esercitato, in ogni tempo e senza tener conto di eventuali interessi in senso contrario, quando dalla accertata illegittimita' dell'atto derivi, ovvero sia derivato, un indebito esborso di danaro a carico del bilancio di ateneo; r) riferisce periodicamente sulle attivita' svolte al rettore ed al Consiglio di amministrazione e in tutti i casi in cui tali organi lo richiedano o lo ritengano opportuno; s) svolge tutti gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dai regolamenti.