(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 41)
 
                              Art. 41. 
 
                         Direttore generale 
 
    1. L'incarico di direttore generale, regolato  con  contratto  di
lavoro a tempo determinato di diritto privato  di  durata  triennale,
rinnovabile, e'  attribuito  dal  Consiglio  di  amministrazione,  su
proposta  motivata  del  rettore,  sentito  il  parere   del   Senato
accademico, a  persona  di  elevata  qualificazione  professionale  e
comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 
    2. L'incarico di direttore generale, previa contestazione e ferma
restando  l'eventuale  responsabilita'   disciplinare,   secondo   le
disposizioni contenute nella contrattazione collettiva  nazionale  di
lavoro, non puo' essere rinnovato in caso di  mancato  raggiungimento
degli obiettivi, accertato mediante  le  risultanze  del  sistema  di
valutazione, ovvero di inosservanza delle direttive degli  Organi  di
Governo dell'Ateneo. 
    3. Per i  casi  di  cui  al  comma  2  di  particolare  gravita',
l'incarico  di  direttore  generale  puo'  essere  revocato,   previa
contestazione  all'interessato  e   contraddittorio,   con   motivata
delibera  del  Consiglio  di  amministrazione,  sentito   il   Senato
accademico ed il Nucleo di valutazione di Ateneo, integrato nella sua
composizione  da  un  dirigente  di  ruolo   di   altra   istituzione
universitaria. 
    4. Il direttore generale: 
      a) attua i  piani  e  i  programmi  approvati  e  le  direttive
impartite dagli Organi di Governo dell'Ateneo; 
      b) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte  dagli  Organi
di Governo dell'Ateneo e collabora alla  predisposizione  degli  atti
regolamentari,  in  particolare  per  quanto   attiene   ai   profili
tecnico-giuridici  e  alla  chiarezza  ed  alla   semplicita'   delle
disposizioni normative in essi contenute; 
      c)   sovrintende    alla    struttura    organizzativa    della
amministrazione, esercitando su di essa poteri  di  supervisione,  di
coordinamento   e   di   controllo,   ed   e'   responsabile    della
amministrazione e della gestione  complessiva  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali destinate al suo funzionamento; 
      d) predispone, trasmettendoli al rettore: 
        1. i Bilanci di previsione annuale e triennale, le variazioni
di Bilancio ed il Conto consuntivo, con le annesse documentazioni; 
        2.  il  Piano  della  performance  e   la   relazione   sulla
performance; 
        3. il documento di Programmazione triennale del fabbisogno di
personale ed i relativi aggiornamenti; 
      e) adotta le misure inerenti la gestione  delle  risorse  umane
nel rispetto del principio di pari  opportunita'  e  quelle  relative
alla direzione e alla organizzazione  del  lavoro  nell'ambito  degli
uffici; 
      f) esercita poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, ad
eccezione di quelli delegati ai dirigenti; 
      g) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire  e
attribuisce agli stessi le conseguenti risorse umane,  finanziarie  e
strumentali; 
      h) dirige, coordina e controlla le attivita'  dei  dirigenti  e
dei  responsabili  dei  procedimenti   amministrativi,   con   potere
sostitutivo in caso di inerzia; 
      i) attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la  responsabilita'
di specifici progetti e gestioni; 
      j) valuta il personale dirigente e non dirigente, nel  rispetto
del principio del  merito,  ai  fini  della  progressione  economica,
nonche' della corresponsione di indennita' e premi incentivanti; 
      k) adotta  le  misure  previste  dalla  normativa  vigente  nei
confronti  dei  dirigenti,  in  caso  di  accertamento  di  risultati
negativi della attivita' amministrativa e della gestione o di mancato
raggiungimento degli obiettivi, nonche' in caso di grave inosservanza
delle  direttive  impartite  dall'organo  competente  o  di  ripetuta
valutazione negativa; 
      l) svolge una generale attivita' di indirizzo, di  direzione  e
di controllo nei confronti del personale tecnico  ed  amministrativo,
anche in relazione agli esiti dei controlli del Nucleo di valutazione
di Ateneo; 
      m) concorre alla definizione di misure  idonee  a  prevenire  e
contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto  da
parte dei dipendenti; 
      n) assume ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici
e adotta tutte le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro; 
      o) promuove e resiste alle liti che abbiano come parte l'ateneo
e attiva le procedure di conciliazione e di transazione, fatto  salvo
quanto disposto dall'art. 34,  comma  5,  lettera  f),  del  presente
Statuto; 
      p) richiede pareri agli organi consultivi e risponde ai rilievi
formulati dagli organi di  governo  e  di  controllo  sugli  atti  di
propria competenza; 
      q) sussistendo un interesse pubblico concreto ed  attuale  alla
eliminazione di un atto ritenuto  illegittimo  e  tenendo,  comunque,
conto degli  interessi  dei  destinatari,  dei  cointeressati  e  dei
controinteressati, esercita  di  ufficio  o  su  denunzia,  entro  un
termine ragionevole, il  potere  di  annullamento,  nel  rispetto  di
condizioni e modalita' definite nel Regolamento generale  di  Ateneo,
fermo restando che tale potere potra' essere comunque esercitato,  in
ogni tempo e senza  tener  conto  di  eventuali  interessi  in  senso
contrario, quando dalla accertata  illegittimita'  dell'atto  derivi,
ovvero sia derivato, un indebito  esborso  di  danaro  a  carico  del
bilancio di ateneo; 
      r) riferisce periodicamente sulle attivita' svolte  al  rettore
ed al Consiglio di amministrazione e in tutti  i  casi  in  cui  tali
organi lo richiedano o lo ritengano opportuno; 
      s) svolge tutti gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla
normativa vigente, dal presente Statuto e dai regolamenti.