(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 42)
 
                              Art. 42. 
 
            Personale dirigente e tecnico-amministrativo 
 
    1. L'universita', nella sua autonomia,  definisce,  con  delibera
del  Consiglio  di  amministrazione,  il  fabbisogno  triennale   del
personale dirigente e di quello tecnico ed amministrativo, necessario
al perseguimento dei propri fini istituzionali. 
    2. Gli incarichi  di  livello  dirigenziale  sono  conferiti,  in
conformita' a quanto previsto dalle vigenti disposizioni  legislative
e contrattuali, con atto  del  direttore  generale  ai  dirigenti  in
servizio di ruolo dell'Universita' degli studi del Sannio o di  altra
sede universitaria. 
    3. La valutazione dei dirigenti  spetta  al  direttore  generale,
secondo le modalita' definite dalle vigenti disposizioni  legislative
e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. 
    4. Gli incarichi di livello dirigenziale sono a tempo determinato
e possono essere revocati, con atto del  direttore  generale,  previa
contestazione all'interessato  e  contraddittorio,  per  i  risultati
particolarmente  negativi  della  attivita'  amministrativa  e  della
gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonche'  in
caso di grave  inosservanza  delle  direttive  impartite  dall'organo
competente o di ripetuta valutazione negativa. 
    5. Gli incarichi dirigenziali di cui al precedente comma  possono
essere conferiti a tempo determinato, nei limiti dell'otto per  cento
della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia a persone di
particolare e comprovata qualificazione  professionale,  che  abbiano
svolto attivita' in organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita  per  almeno  un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che  abbiano  conseguito  una
particolare specializzazione professionale, culturale  e  scientifica
desumibile dalla formazione  universitaria  e  postuniversitaria,  da
pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete  esperienze  di   lavoro
maturate, anche presso amministrazioni  pubbliche,  ivi  comprese  le
istituzioni  universitarie,  in  posizioni  funzionali  previste  per
l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature  e  dei  ruoli  degli
avvocati e procuratori dello Stato. 
    6. Gli incarichi dirigenziali di cui  al  comma  5  del  presente
articolo vengono conferiti mediante procedure selettive  disciplinate
con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione. 
    7. I dirigenti: 
      a) curano l'attuazione  di  programmi,  obiettivi,  progetti  e
gestioni ad essi assegnati dal direttore generale; 
      b) formulano, nell'ambito delle proprie competenze, proposte  e
pareri  al  direttore  generale,  adottando   i   relativi   atti   e
provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di  spesa  e  di
acquisizione delle entrate; 
      c) esercitano tutte le funzioni ad essi delegate dal  direttore
generale; 
      d) dirigono, coordinano e controllano le attivita' degli uffici
che  da  essi  dipendono  e   dei   responsabili   dei   procedimenti
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 
    e)  provvedono  alla  gestione  del  personale  e  delle  risorse
finanziarie  e  strumentali  assegnate  ai  propri  uffici  ed   alla
valutazione conseguente. 
    8.  L'accesso  alla  qualifica  di  dirigente  di  ruolo  avviene
esclusivamente a seguito di concorso per esami secondo  le  modalita'
stabilite delle vigenti disposizioni normative. 
    9. Il personale tecnico ed amministrativo svolge, nel rispetto di
quanto  previsto  dalla  contrattazione  collettiva  di  lavoro,  sia
nazionale che integrativa, le mansioni corrispondenti alle  categorie
professionali e alle aree  funzionali  di  appartenenza,  nell'ambito
degli uffici e delle strutture alle quali e' assegnato.