(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 43)
 
                              Art. 43. 
 
                     Organismo unico di garanzia 
 
    1. L'Ateneo si dota di un organismo unico di garanzia per le pari
opportunita', la valorizzazione del benessere  di  chi  lavora  nella
struttura organizzativa dell'Ateneo e contro le  discriminazioni,  ai
sensi della normativa vigente e della  contrattazione  collettiva  di
lavoro. 
    2.   Costituzione,   composizione,   funzionamento    e    durata
dell'organismo di cui al comma 1 sono  disciplinati  dal  Regolamento
generale di Ateneo.