Art. 43. Organismo unico di garanzia 1. L'Ateneo si dota di un organismo unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora nella struttura organizzativa dell'Ateneo e contro le discriminazioni, ai sensi della normativa vigente e della contrattazione collettiva di lavoro. 2. Costituzione, composizione, funzionamento e durata dell'organismo di cui al comma 1 sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo.