Art. 44. Modifiche dello Statuto 1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione e da ciascun Consiglio di Dipartimento, con deliberazioni assunte dalla maggioranza assoluta dei votanti. 2. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole espresso del Consiglio di amministrazione con la medesima maggioranza. 3. Dopo la loro approvazione, le modifiche dello Statuto vengono sottoposte ai controlli previsti dalla legislazione vigente. 4. In assenza di rilievi, o successivamente al perfezionamento del procedimento di cui al comma 3, le modifiche dello Statuto vengono emanate con decreto del rettore e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.