(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 44)
                              Art. 44. 
 
                       Modifiche dello Statuto 
 
    1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere  avanzate
dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione e da  ciascun
Consiglio  di   Dipartimento,   con   deliberazioni   assunte   dalla
maggioranza assoluta dei votanti. 
    2. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dal  Senato
accademico a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  previo  parere
favorevole espresso del Consiglio di amministrazione con la  medesima
maggioranza. 
    3. Dopo la loro approvazione, le modifiche dello Statuto  vengono
sottoposte ai controlli previsti dalla legislazione vigente. 
    4. In assenza di rilievi, o  successivamente  al  perfezionamento
del procedimento di cui  al  comma  3,  le  modifiche  dello  Statuto
vengono emanate con decreto del rettore e pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.