(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 45)
 
                              Art. 45. 
 
                          Cariche elettive 
 
    1. Fatte salve diverse previsioni normative o statutarie, possono
ricoprire  le  cariche  accademiche  previste  dal  presente  Statuto
soltanto i docenti a tempo pieno che assicurano un numero di anni  di
servizio almeno pari alla durata del mandato. 
    2.  Se  non  diversamente  previsto  dal  presente   Statuto,   i
rappresentanti negli organi collegiali  durano  in  carica  tre  anni
accademici e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 
    3. Ai fini della applicazione delle disposizioni sui  limiti  del
mandato o delle cariche di rettore, componente del Senato  accademico
o del Consiglio di amministrazione sono considerati anche  i  periodi
gia' espletati nei medesimi organi alla data di entrata in vigore del
presente Statuto.