Art. 45. Cariche elettive 1. Fatte salve diverse previsioni normative o statutarie, possono ricoprire le cariche accademiche previste dal presente Statuto soltanto i docenti a tempo pieno che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. 2. Se non diversamente previsto dal presente Statuto, i rappresentanti negli organi collegiali durano in carica tre anni accademici e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 3. Ai fini della applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di rettore, componente del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione sono considerati anche i periodi gia' espletati nei medesimi organi alla data di entrata in vigore del presente Statuto.