(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 46)
 
                              Art. 46. 
 
                          Incompatibilita' 
 
    1. Le cariche di rettore, pro-rettore e direttore di Dipartimento
sono  incompatibili  con  qualsiasi  altra  carica   accademica,   ad
eccezione  di  quelle  che  riguardano  il   Senato   accademico   e,
limitatamente al rettore, il Consiglio di amministrazione. 
    2. Non sono compatibili tra loro le  cariche  di  componente  del
Senato accademico e di componente del Consiglio  di  amministrazione,
fatta eccezione per la carica di rettore. 
    3. Le cariche di Garante degli studenti, di componente del Nucleo
di valutazione di Ateneo e di componente del  Collegio  dei  revisori
dei conti sono incompatibili con  qualsiasi  altra  carica  ricoperta
all'interno dell'Ateneo. 
    4. Le cariche di Presidente e  di  componente  del  Consiglio  di
amministrazione di aziende per il diritto allo studio  universitario,
di  consorzi  universitari  tra   enti   locali   e   di   Fondazioni
universitarie sono incompatibili con qualsiasi altra carica ricoperta
all'interno dell'Ateneo.