Art. 46. Incompatibilita' 1. Le cariche di rettore, pro-rettore e direttore di Dipartimento sono incompatibili con qualsiasi altra carica accademica, ad eccezione di quelle che riguardano il Senato accademico e, limitatamente al rettore, il Consiglio di amministrazione. 2. Non sono compatibili tra loro le cariche di componente del Senato accademico e di componente del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per la carica di rettore. 3. Le cariche di Garante degli studenti, di componente del Nucleo di valutazione di Ateneo e di componente del Collegio dei revisori dei conti sono incompatibili con qualsiasi altra carica ricoperta all'interno dell'Ateneo. 4. Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di amministrazione di aziende per il diritto allo studio universitario, di consorzi universitari tra enti locali e di Fondazioni universitarie sono incompatibili con qualsiasi altra carica ricoperta all'interno dell'Ateneo.