Art. 49. Numero minimo di afferenti ai Dipartimenti 1. Qualora in un Dipartimento il numero di docenti scenda al di sotto del minimo stabilito dall'art. 10 del presente Statuto, il Dipartimento rimane attivo almeno sino al completamento dell'ultima programmazione approvata dal Consiglio di Dipartimento, fermo restando che il termine entro il quale un Dipartimento, che scende al di sotto dei requisiti minimi previsti dalla legge, deve essere disattivato non puo' essere superiore ad un anno. 2. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina le conseguenze derivanti dal caso in cui, al termine di cui al comma 1, il numero di docenti sia rimasto al di sotto del minimo stabilito dal citato art. 10.