(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 49)
 
                              Art. 49. 
 
             Numero minimo di afferenti ai Dipartimenti 
 
    1. Qualora in un Dipartimento il numero di docenti scenda  al  di
sotto del minimo stabilito dall'art.  10  del  presente  Statuto,  il
Dipartimento rimane attivo almeno sino al  completamento  dell'ultima
programmazione  approvata  dal  Consiglio  di   Dipartimento,   fermo
restando che il termine entro il quale un Dipartimento, che scende al
di sotto dei requisiti  minimi  previsti  dalla  legge,  deve  essere
disattivato non puo' essere superiore ad un anno. 
    2. Il Regolamento generale di Ateneo  disciplina  le  conseguenze
derivanti dal caso in cui, al termine di cui al comma 1, il numero di
docenti sia rimasto al di sotto del minimo stabilito dal citato  art.
10.