(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 50)
 
                              Art. 50. 
 
                   Entrata in vigore dello Statuto 
 
    1. Il presente Statuto e le sue eventuali,  successive  modifiche
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo  a  quello  della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    2.  Relativamente  alla  proroga  degli   organi   collegiali   e
monocratici  in  carica,  compresi   quelli   elettivi,   fino   alla
costituzione di quelli previsti dal presente Statuto, si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 2, comma 9, della legge 30  dicembre
2010, n. 240,  come  modificate  ed  integrate  dal  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012,  n.  35,  fatti  salvi,  in  ogni  caso,  i  periodi  di
«prorogatio» degli organi disciplinati dal  decreto-legge  16  maggio
1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
1994, n. 444.