Art. 50. Entrata in vigore dello Statuto 1. Il presente Statuto e le sue eventuali, successive modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Relativamente alla proroga degli organi collegiali e monocratici in carica, compresi quelli elettivi, fino alla costituzione di quelli previsti dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificate ed integrate dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi, in ogni caso, i periodi di «prorogatio» degli organi disciplinati dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.