Art. 8. Sistema dei corsi di studio 1. L'universita' persegue i propri obiettivi didattici organizzando un sistema di corsi di studio, in armonia con la legislazione vigente, nonche' nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo, istituiti o erogati presso un Dipartimento. Il Regolamento didattico di Ateneo puo' prevedere attivita' didattiche e servizi congiunti tra piu' Dipartimenti. 2. I corsi di studio sono tutti quelli previsti dalla normativa vigente e sono definiti nel rispetto di requisiti, condizioni e vincoli stabiliti dalla legge, nonche' dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti didattici dei singoli corsi. 3. Per quanto non stabilito dalla normativa vigente, le modalita' di attivazione e di funzionamento dei corsi di studio sono disciplinate dal presente Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo, dai Regolamenti dei Dipartimenti e dai Regolamenti didattici dei singoli corsi. 4. L'afferenza di un corso di studio ad un Dipartimento e' deliberata dal Senato accademico, previo parere obbligatorio dei Dipartimenti interessati e del Nucleo di valutazione di Ateneo, in coerenza con il Regolamento didattico di Ateneo e con l'indirizzo culturale dei corsi. 5. In coerenza col proprio Sistema dei corsi di studio, l'universita' rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione vigente. 6. Nel rispetto delle leggi vigenti e in accordo con la propria dichiarazione di politica europea, l'universita' aderisce ai programmi di mobilita' degli studenti e dei docenti riconosciuti dalle universita' dell'Unione europea a qualsiasi livello di corso di studio.