(Statuto dell'Università degli studi del Sannio-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                     Sistema dei corsi di studio 
 
    1.  L'universita'   persegue   i   propri   obiettivi   didattici
organizzando un sistema  di  corsi  di  studio,  in  armonia  con  la
legislazione vigente, nonche' nel rispetto del Regolamento  didattico
di Ateneo, istituiti o erogati presso un Dipartimento. Il Regolamento
didattico di Ateneo puo' prevedere  attivita'  didattiche  e  servizi
congiunti tra piu' Dipartimenti. 
    2. I corsi di studio sono tutti quelli previsti  dalla  normativa
vigente e sono definiti  nel  rispetto  di  requisiti,  condizioni  e
vincoli stabiliti dalla legge, nonche' dal Regolamento  didattico  di
Ateneo e dai Regolamenti didattici dei singoli corsi. 
    3. Per quanto non stabilito dalla normativa vigente, le modalita'
di  attivazione  e  di  funzionamento  dei  corsi  di   studio   sono
disciplinate dal  presente  Statuto,  dal  Regolamento  didattico  di
Ateneo, dai Regolamenti dei Dipartimenti e dai Regolamenti  didattici
dei singoli corsi. 
    4. L'afferenza di un  corso  di  studio  ad  un  Dipartimento  e'
deliberata dal Senato  accademico,  previo  parere  obbligatorio  dei
Dipartimenti interessati e del Nucleo di valutazione  di  Ateneo,  in
coerenza con il Regolamento didattico di  Ateneo  e  con  l'indirizzo
culturale dei corsi. 
    5.  In  coerenza  col  proprio  Sistema  dei  corsi  di   studio,
l'universita' rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione
vigente. 
    6. Nel rispetto delle leggi vigenti e in accordo con  la  propria
dichiarazione  di  politica  europea,   l'universita'   aderisce   ai
programmi di mobilita' degli  studenti  e  dei  docenti  riconosciuti
dalle universita' dell'Unione europea a qualsiasi livello di corso di
studio.