Art. 6 
 
 
Primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a  3000
                                 GT 
 
  1. Il primo ufficiale di coperta assume la responsabilita'  di  una
guardia in navigazione, a livello direttivo, a bordo di  navi  aventi
una stazza pari o superiore a 3000 GT. 
  2. Per conseguire il certificato di primo ufficiale di  coperta  su
navi di stazza pari o  superiore  a  3000  GT  occorrono  i  seguenti
requisiti: 
    a) essere in possesso del certificato di ufficiale di coperta; 
    b) essere in possesso di un diploma di scuola  secondaria  di  II
ciclo dell'istituto tecnico indirizzo trasporti e  logistica  opzioni
conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di  cui  alla
sezione A-II/1 del codice  STCW,  riconosciuto  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
    c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere  in
possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di  secondo
ciclo, integrato dal previsto percorso formativo  per  l'acquisizione
delle competenze specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW; 
    d) aver effettuato diciotto mesi di navigazione  in  qualita'  di
ufficiale di coperta responsabile di una guardia  in  navigazione,  a
livello operativo, su navi di stazza pari  o  superiore  a  3000  GT,
soggette  alle  disposizioni  impartite   dalla   Convenzione   STCW,
risultanti dal libretto di navigazione; 
    e) aver completato un modulo formativo e di  addestramento  sugli
standard  specifici  della  sezione  A-II/2  del  codice   STCW   per
comandanti e primi  ufficiali.  Tale  modulo  e'  svolto  presso  gli
istituti  autorizzati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti  relativamente  ad  un  percorso  formativo  relativo  alla
acquisizione delle competenze specifiche di coperta; 
    f)  aver  frequentato,  con  esito   favorevole,   i   corsi   di
addestramento ECDIS, radar A.R.P.A.,  bridge  team  work,  e  ricerca
-salvataggio presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso
del certificato di assistenza medica (medical  care)  rilasciato  e/o
riconosciuto dal Ministero della salute; 
    g)  aver  sostenuto,  con  esito  favorevole,  un  esame  teorico
pratico, dopo il completamento del periodo  di  navigazione  previsto
alla lettera  d),  sul  possesso  delle  competenze  e  capacita'  di
eseguire i compiti e le mansioni di primo ufficiale di coperta di cui
alla sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo. 
  3. Nel caso in cui il primo ufficiale di coperta su navi di  stazza
pari o superiore a 3000 GT non e' in possesso dell'addestramento  per
il sistema ECDIS, il certificato e' rilasciato con limitazioni per il
sistema ECDIS. 
  4. Nel caso in cui il primo ufficiale di coperta su navi di  stazza
pari o superiori a 3000 GT e'  assegnato  dal  ruolo  d'appello  alla
conduzione del battello di emergenza veloce (MABEV),  deve  possedere
l'attestato di addestramento  di  marittimo  abilitato  ai  mezzi  di
salvataggio veloci istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.