Art. 8 
 
 
       Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT 
 
  1. Il comandante assume il comando di navi aventi una stazza pari o
superiore a 3000 GT. 
  2. Per conseguire il certificato di comandante su  navi  di  stazza
pari o superiore a 3000 GT occorrono i seguenti requisiti: 
    a) essere in possesso  del  certificato  di  primo  ufficiale  di
coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT; 
    b) essere in possesso di un diploma di scuola  secondaria  di  II
ciclo dell'istituto tecnico indirizzo trasporti e  logistica  opzioni
conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di  cui  alla
sezione A-II/1 del codice  STCW,  riconosciuto  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
    c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere  in
possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di  secondo
ciclo, integrato dal previsto percorso formativo  per  l'acquisizione
delle competenze specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW; 
    d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in  qualita'  di
ufficiale di coperta responsabile di una guardia  in  navigazione  su
navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, soggette alle disposizioni
della Convenzione STCW, risultanti dal libretto  di  navigazione.  Il
periodo di navigazione e' ridotto a trenta  mesi,  nel  caso  in  cui
dodici mesi di navigazione sono svolti in qualita' di primo ufficiale
su navi  di  stazza  pari  o  superiore  a  3000  GT,  soggette  alle
disposizioni della Convenzione STCW, a livello direttivo,  risultanti
dal libretto di navigazione; 
    e) aver completato un modulo formativo e di  addestramento  sugli
standard  specifici  della  sezione  A-II/2  del  codice   STCW   per
comandanti e primi  ufficiali.  Tale  modulo  e'  svolto  presso  gli
istituti  autorizzati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti    relativamente    un    percorso    formativo    relativo
all'acquisizione delle competenze specifiche di coperta; 
    f)  essere  in  possesso  dell'attestato  di   addestramento   di
marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV)  istituito
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza pari o superiore
a 3000 GT non e' in possesso dell'addestramento per il sistema  ECDIS
e  dell'addestramento  per  i  mezzi  di   salvataggio   veloci,   il
certificato e' rilasciato con limitazioni all'imbarco su navi  dotate
di sistema ECDIS, ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci.