IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, relativa all'«Istituzione  del
Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica    e
tecnologica»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante «Norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il vigente Statuto di questa Universita' emanato -  ai  sensi
della sopra citata legge n. 240/2010 - con decreto rettorale n.  1660
del 15 maggio 2012 e successivamente modificato con decreti rettorali
numeri 2897 del 4 settembre 2013; 451 del 14 febbraio 2014 e 2175 del
17 giugno 2015; 
  Visto in particolare l'art. 58 del suddetto Statuto; 
  Vista la delibera n. 58 del 4 aprile 2016 con la quale il Consiglio
di amministrazione, a voti unanimi, ha espresso parere favorevole  in
merito alla modifica e integrazione degli articoli 6, 14, 19, 23 e 24
del vigente Statuto di Ateneo; 
  Vista la delibera n. 22 del 5 aprile 2016 con la  quale  il  Senato
accademico, a voti unanimi, ha approvato la modifica  e  integrazione
degli articoli 6, 14, 19, 23 e 24 del vigente Statuto di Ateneo; 
  Visto il parere del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca reso ai sensi dell'art. 6 della  legge  n.  168/89  con
nota  prot.  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca n. 8053 del 17 giugno 2016  ed  acquisito  al  protocollo  di
Ateneo con n. 59157 del 20 giugno 2016; 
  Preso atto di quanto disposto dall'art. 9, rubricato «Riforma degli
onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli
enti pubblici», del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  recante
«Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
amministrativa  e  per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari»,
convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n. 114; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il vigente Statuto di questa Universita' e' modificato ed integrato
limitatamente agli articoli 6, comma 5; 14, comma 2, lettera m);  19,
comma 2; 23, comma 6, e 24, comma 6 come nei  testi  riformulati,  di
seguito riportati: 
     Art. 6, comma 5: 
    (Omissis) 
    5.  L'universita'  e'  rappresentata   e   difesa   in   giudizio
dall'Avvocatura  dello  Stato  ovvero  da  legali  interni   iscritti
all'elenco speciale annesso all'albo  degli  avvocati.  L'universita'
puo' altresi' avvalersi del patrocinio di avvocati  del  libero  foro
nei limiti e con le modalita' previste  da  apposito  regolamento  di
Ateneo.  Resta  ferma  la  rappresentanza  e   difesa   in   giudizio
dell'universita' da parte di  propri  funzionari  nei  casi  previsti
dalla legge.; 
     Art. 14, comma 2: 
    (Omissis) 
    2. Svolge in particolare le seguenti funzioni: (Omissis) 
    m) conferisce procura alle liti; 
    n) esercita ogni ulteriore funzione non espressamente  attribuita
ad altri Organi dal presente Statuto. 
     Art. 19, comma 2: 
    (Omissis) 
    2. In particolare, il Consiglio di amministrazione: 
    (Omissis) 
    x) delibera sulla nomina degli avvocati del libero foro. 
     Art. 23, comma 6: 
    (Omissis) 
    6. I componenti durano in carica quattro  anni,  con  l'eccezione
del rappresentante degli  studenti  che  dura  in  carica  due  anni.
L'incarico puo' essere rinnovato immediatamente una sola volta. 
    (Omissis). 
     Art. 24, comma 6: 
    (Omissis) 
    6. Il direttore generale esercita tutte le funzioni attribuitegli
dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. In particolare: 
    (Omissis) 
    o) propone  al  rettore  la  nomina  di  legali  interni  per  la
rappresentanza e la difesa in giudizio dell'universita'.