Art. 5 
 
 
                      Organizzazione dei lavori 
 
  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il  proprio
regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti. 
  2.  Le  sedute  sono  pubbliche.  Tuttavia,  la  Commissione   puo'
deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta. 
  3. La Commissione, per lo svolgimento dei suoi compiti,  si  avvale
della collaborazione delle regioni, degli enti locali,  dell'Istituto
nazionale di  statistica,  delle  universita',  delle  rappresentanze
sociali,  delle  associazioni  culturali  e  di  quartiere  e   delle
associazioni anche locali che promuovono il dialogo interculturale  e
l'inclusione sociale e degli  istituti  pubblici  e  privati  che  si
occupano  di  immigrazione  e  poverta'.  La  Commissione  si  avvale
altresi' dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di
tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di  soggetti  interni
ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e
con il loro consenso, dagli organi a cio' deputati  e  dai  Ministeri
competenti. 
  4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dal
Presidente della Camera dei deputati. 
  La Commissione puo' stabilire, con il regolamento interno di cui al
comma 1, le modalita'  di  pubblicazione  delle  spese  dalla  stessa
sostenute, fatte salve quelle connesse ad atti e documenti soggetti a
regime di segretezza. 
  5. Le spese per il funzionamento della  Commissione  sono  poste  a
carico  del  bilancio  interno  della  Camera  dei  deputati  e  sono
stabilite nella misura di 50.000 euro, di cui 20.000 euro per  l'anno
2016 e 30.000 euro per l'anno 2017. 
    Roma, 27 luglio 2016 
 
                                              La Presidente: Boldrini