Art. 3 
 
 
                    Modalita' di rendicontazione 
 
  1. All'art.  12  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 23 aprile 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  I  soggetti
destinatari delle somme di cui al comma 4 dell'art. 11, entro un anno
dalla ricezione  degli  importi,  redigono  un  apposito  rendiconto,
accompagnato da una relazione illustrativa,  dal  quale  risulti  con
chiarezza la destinazione  delle  somme  attribuite,  utilizzando  il
modulo  disponibile  sul  sito  istituzionale  delle  amministrazioni
competenti. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare: 
      a)  i  dati  identificativi  del  beneficiario,  tra   cui   la
denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo
di posta elettronica e lo scopo dell'attivita' sociale,  nonche'  del
rappresentante legale; 
      b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di
percezione e l'importo percepito; 
      c) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del
soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane  e  per
l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di  spesa,
con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalita'  ed  agli
scopi istituzionali del soggetto beneficiario; 
      d) le altre voci  di  spesa  comunque  destinate  ad  attivita'
direttamente riconducibili alle finalita' ed agli scopi istituzionali
del soggetto beneficiario; 
      e) l'indicazione  dettagliata  degli  eventuali  accantonamenti
delle somme percepite per la realizzazione di  progetti  pluriennali,
fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente  al  loro
utilizzo.»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Gli enti che  hanno
percepito contributi di importo inferiore  a  20.000  euro  non  sono
tenuti, salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio  del
rendiconto e della relazione, che dovranno  comunque  essere  redatti
entro un anno dalla ricezione  degli  importi  e  conservati  per  10
anni.»; 
    c) al comma 5 dopo le  parole  «possono  operare»  aggiungere  le
seguenti: «, anche a campione»; 
    d) i commi 2 e 7 sono abrogati.