Art. 4. I castagneti da frutto destinati alla produzione del «Marrone del Mugello» devono trovarsi in condizioni ambientali e devono essere condotti con tecniche colturali tali da conferire al prodotto le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono da considerarsi idonei i castagneti ubicati nell'area definita all'art. 2 comprendenti almeno il 90% di piante di castagni appartenenti alla varieta' «Marrone Fiorentino». La densita' degli impianti, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura e di raccolta nonche' la propagazione, esclusivamente agamica, devono essere quelli generalmente usati in zona o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche di tipicita' dei frutti. E' vietata negli impianti in produzione ogni somministrazione di fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi. La resa produttiva e' stabilita in massimo kg 2.500 di frutti per ettaro e con densita' inferiore a 80 piante per ettaro in kg 30 per pianta. Anche in annate eccezionalmente favorevoli dovranno essere rispettati i massimali di produzione sopra riportati.