Art. 8. Alla indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' vietato inoltre l'uso di indicazioni aventi significato laudativo ed atte a trarre in inganno il consumatore. E' consentito, sia per il prodotto fresco che per quello essiccato, l'uso al massimo di due indicazioni che facciano riferimento al comune, e/o localita' e/o azienda comprese nel territorio di cui all'art. 2 e dai quali effettivamente provengono i marroni con la indicazione geografica protetta. E' consentito naturalmente l'apposizione del nome e marchio di impresa e del calibro.