(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                Fondo consortile - Fondi di riserva 
 
    1. Ciascuno dei consorziati, sia questi ordinario od aggiunto  ai
sensi e per gli effetti dell'art. 4 del  presente  statuto,  concorre
alla costituzione del fondo consortile versando una  somma  calcolata
in relazione al numero delle quote di  partecipazione  al  consorzio,
comunque queste siano state determinate  e  di  cui  e'  titolare  al
momento dell'adesione al consorzio. 
    2. Gli eventuali  conguagli  relativi  agli  importi  dovuti  dai
singoli consorziati per la formazione ed il  mantenimento  del  fondo
consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del  consiglio
di amministrazione. 
    3.  Il  fondo  consortile,  previa  motivata  deliberazione   del
consiglio di amministrazione approvata  dall'assemblea,  puo'  essere
impiegato nella gestione del consorzio  ove  siano  insufficienti  le
altre fonti di provvista finanziarie, ma deve essere reintegrato  nel
corso dell'esercizio successivo. 
    4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di  recupero
e riciclaggio, l'assemblea puo' costituire fondi di riserva  con  gli
eventuali avanzi di gestione oppure con le quote di fondo  consortile
perse dal socio receduto ed escluso, salvo che vengano destinate alla
ricostituzione  del  Fondo  consortile  nell'esercizio  in   cui   si
determina il recesso o l'esclusione.  In  ogni  caso  e'  vietata  la
distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche  in  caso
di  scioglimento  del  consorzio.  L'eventuale  avanzo  di   gestione
proveniente dal contributo dei  soggetti  partecipanti  determina  la
riduzione dell'importo del contributo stesso dell'anno seguente. 
    5. La quota di fondo consortile e' intrasferibile  sia  per  atto
tra  vivi  che  mortis  causa,  se  non  in  caso  di   trasferimento
dell'azienda o di successione nell'attivita' di impresa esercitata su
medesima azienda e comunque previo assenso dell'assemblea. 
    6. In caso di  adesione  di  un  nuovo  consorziato,  sia  questi
ordinario od aggiunto, la  determinazione  della  somma  con  cui  si
realizza il concorso del detto nuovo  consorziato  alla  costituzione
del fondo consortile e' comunque determinata dall'assemblea dell'anno
successivo  a  quello  di   adesione   mediante   un   corrispondente
proporzionale diminuzione delle  quote  del  fondo  consortile  degli
altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria. 
    7. La quota di fondo consortile spettante a  ciascun  consorziato
e' rideterminata una volta l'anno,  sulla  base  delle  dichiarazioni
dell'anno precedente;  ai  fini  della  detta  rideterminazione,  con
eventuali aumenti e diminuzioni,  e'  conferito  ampio  mandato  agli
organi consultivi affinche'  dal  consiglio  di  amministrazione  sia
proposta e dall'assemblea sia approvata con apposita deliberazione.