Art. 10. Fondo consortile - Fondi di riserva 1. Ciascuno dei consorziati, sia questi ordinario od aggiunto ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del presente statuto, concorre alla costituzione del fondo consortile versando una somma calcolata in relazione al numero delle quote di partecipazione al consorzio, comunque queste siano state determinate e di cui e' titolare al momento dell'adesione al consorzio. 2. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione. 3. Il fondo consortile, previa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea, puo' essere impiegato nella gestione del consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo. 4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, l'assemblea puo' costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione oppure con le quote di fondo consortile perse dal socio receduto ed escluso, salvo che vengano destinate alla ricostituzione del Fondo consortile nell'esercizio in cui si determina il recesso o l'esclusione. In ogni caso e' vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche in caso di scioglimento del consorzio. L'eventuale avanzo di gestione proveniente dal contributo dei soggetti partecipanti determina la riduzione dell'importo del contributo stesso dell'anno seguente. 5. La quota di fondo consortile e' intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda o di successione nell'attivita' di impresa esercitata su medesima azienda e comunque previo assenso dell'assemblea. 6. In caso di adesione di un nuovo consorziato, sia questi ordinario od aggiunto, la determinazione della somma con cui si realizza il concorso del detto nuovo consorziato alla costituzione del fondo consortile e' comunque determinata dall'assemblea dell'anno successivo a quello di adesione mediante un corrispondente proporzionale diminuzione delle quote del fondo consortile degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria. 7. La quota di fondo consortile spettante a ciascun consorziato e' rideterminata una volta l'anno, sulla base delle dichiarazioni dell'anno precedente; ai fini della detta rideterminazione, con eventuali aumenti e diminuzioni, e' conferito ampio mandato agli organi consultivi affinche' dal consiglio di amministrazione sia proposta e dall'assemblea sia approvata con apposita deliberazione.