Art. 14. Convocazione dell'assemblea 1. L'assemblea e' convocata dal presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo. 2. La convocazione dell'assemblea puo' anche avvenire su richiesta dell'organo di controllo, entro dieci giorni dalla stessa. 3. L'assemblea e' indetta, ogni qual volta cio' sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o sia richiesto , con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione al consorzio per ciascuna categoria di consorziati. 4. La convocazione dell'assemblea avviene secondo le seguenti modalita': a. mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima dell'adunanza; b. mediante avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, posta certificata o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza; c. mediante avviso depositato presso la sede consortile e pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale almeno venti giorni prima dell'adunanza. 5. In ogni caso l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data della prima e della seconda convocazione, che puo' essere fissata non prima di 24 ore dalla prima adunanza. 6. L'assemblea puo' tenersi anche per via telematica od informatica a condizione che sia assicurata l'effettiva partecipazione alla discussione ed al voto agli aventi diritto e l'identificazione dei medesimi. In tal caso l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il presidente con il segretario. 7. L'assemblea e' presieduta dal presidente del consorzio o in caso di assenza o impedimento dai vice presidenti. 8. Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi verbale che e' sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario nominato da quest'ultimo.