(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                       Assemblea straordinaria 
 
    1. L'assemblea straordinaria delibera: 
      a. sulle modifiche dello statuto,  da  sottoporre  al  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al  Ministro
dello sviluppo economico ai fini dell'approvazione; 
      b. sull'approvazione dei regolamenti consortili e  le  relative
modifiche, secondo quanto disposto dal successivo art. 25; 
      c.  sull'eventuale  scioglimento  anticipato   del   consorzio,
secondo le modalita' indicate nell'art. 27; 
      d.  sulla  proposta  del  consiglio   di   amministrazione   di
costituzione  di  nuovi  soggetti   giuridici   o   l'assunzione   di
partecipazioni in societa' esistenti di  cui  all'art.  3,  comma  7,
previo  parere  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico; 
      e. sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori; 
      f. su ogni altro  argomento  devoluto  espressamente  alla  sua
competenza dalla legge. 
    2.  In   prima   convocazione,   l'assemblea   straordinaria   e'
validamente costituita quando siano rappresentati di oltre  un  terzo
delle quote di partecipazione al consorzio; in seconda  convocazione,
quando  sia  rappresentata  almeno   due   terzi   delle   quote   di
partecipazione rappresentate in assemblea, salvo la  possibilita'  di
prevedere una maggioranza piu' elevata. 
    3.  Per   le   deliberazioni   concernenti   l'approvazione   del
regolamento consortile e' comunque necessario l'intervento  di  tanti
consorziati  che  rappresentino  piu'  della  meta'  delle  quote  di
partecipazione al consorzio ed il voto favorevole  della  maggioranza
delle quote presenti, anche in seconda convocazione. 
    4. L'assemblea straordinaria delibera con il voto  favorevole  di
tanti  soci  che  rappresentino  piu'  della  meta'  delle  quote  di
partecipazione al consorzio, salvo la possibilita' di  prevedere  una
maggioranza piu' elevata. 
    5. Si osservano per  il  resto  le  disposizioni  dei  precedenti
articoli.