Art. 16. Assemblea straordinaria 1. L'assemblea straordinaria delibera: a. sulle modifiche dello statuto, da sottoporre al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico ai fini dell'approvazione; b. sull'approvazione dei regolamenti consortili e le relative modifiche, secondo quanto disposto dal successivo art. 25; c. sull'eventuale scioglimento anticipato del consorzio, secondo le modalita' indicate nell'art. 27; d. sulla proposta del consiglio di amministrazione di costituzione di nuovi soggetti giuridici o l'assunzione di partecipazioni in societa' esistenti di cui all'art. 3, comma 7, previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico; e. sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori; f. su ogni altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge. 2. In prima convocazione, l'assemblea straordinaria e' validamente costituita quando siano rappresentati di oltre un terzo delle quote di partecipazione al consorzio; in seconda convocazione, quando sia rappresentata almeno due terzi delle quote di partecipazione rappresentate in assemblea, salvo la possibilita' di prevedere una maggioranza piu' elevata. 3. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione del regolamento consortile e' comunque necessario l'intervento di tanti consorziati che rappresentino piu' della meta' delle quote di partecipazione al consorzio ed il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti, anche in seconda convocazione. 4. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta' delle quote di partecipazione al consorzio, salvo la possibilita' di prevedere una maggioranza piu' elevata. 5. Si osservano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.