Art. 17. Diritto e modalita' di voto 1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'assemblea pari al numero di quote di cui e' titolare. Con apposito regolamento sono determinate le modalita' operative volte ad assicurare la rispondenza tra i voti e le quote di partecipazione spettanti a ciascun consorziato. 2. Esercitano il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili di cui all'art. 7. 3. I sistemi di votazione (per scheda segreta o alzata di mano) sono stabiliti dal presidente, ad eccezione delle nomine degli organi sociali, che avvengono mediante scrutinio segreto.