(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                     Diritto e modalita' di voto 
 
    1.  Ogni  consorziato  ha  diritto   ad   un   numero   di   voti
nell'assemblea pari al numero  di  quote  di  cui  e'  titolare.  Con
apposito regolamento sono determinate le modalita' operative volte ad
assicurare la rispondenza tra i voti e  le  quote  di  partecipazione
spettanti a ciascun consorziato. 
    2. Esercitano il diritto di voto  i  consorziati  in  regola  con
l'adempimento degli obblighi consortili di cui all'art. 7. 
    3. I sistemi di votazione (per scheda segreta o alzata  di  mano)
sono stabiliti dal presidente, ad eccezione delle nomine degli organi
sociali, che avvengono mediante scrutinio segreto.