Art. 22. Organo di controllo 1. L'organo di controllo e' costituito da ... componenti effettivi e ... supplenti. 2. ... componenti effettivi e ... supplente sono di nomina ministeriale, mentre gli altri componenti sono eletti dall'assemblea. 3. I componenti effettivi di nomina ministeriale sono nominati, rispettivamente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dello sviluppo economico. 4. I componenti eletti dall'assemblea devono essere selezionati tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili, mentre per i componenti di nomina ministeriale non e' richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. 5. I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi, e scadono nel momento in cui l'assemblea approva il bilancio relativo del terzo esercizio. Possono essere rieleggibili. 6. In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei componenti supplenti secondo il criterio della maggiore anzianita' di carica o, in subordine, della maggiore eta' anagrafica. 7. I sindaci di nomina ministeriale possono essere revocati solo dai Ministri da cui sono stati nominati. 8. L'Organo di controllo: a. controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria del consorzio; b. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consorzio e sul suo concreto funzionamento; c. redige annualmente la relazione sul bilancio consuntivo e ne riferisce all'assemblea. 9. I componenti dell'organo di controllo partecipano all'assemblea e alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 10. Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea ai sensi di quanto previsto al precedente art. 15, comma 2, lettera n).